L’invalsi emendato

Lo scopo dell'emendamento è quello di eliminare l'obbligo delle scuole, previsto con chiarezza dalla relazione tecnica ( 2 ), di somministrare a tutti gli studenti delle classi coinvolte i test Invalsi. Una rilevazione campionaria e non censuaria può essere usata solo per la valutazione di sistema ed elimina la possibilità di usare i test per valutare anche le scuole e gli insegnanti.



  
EMENDAMENTO SOSTITUTIVO ( 1 )
dell'art.51 comma 2 del Decreto legge n.5 del 9/02/2012
Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, dovranno essere effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico.

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati.

I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto.
Proposto da: Ass. ne naz.le Scuola della Repubblica, CISP-Centro Insegnanti Scuola Pubblica - Roma, Coordinamento Scuole Secondarie- Roma, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, CIP Ass. Nazionale, Gdl dell'assemblea genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia, Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova, ScuolaFutura Carpi, Coordinamento Buona Scuola Carpi, La scuola siamo noi Parma, Ass. di Firenze Per la scuola della Repubblica, CGD Pordenone, RSU Iqbal Masih Roma.
(1) Testo dell'art. 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

(2) La relazione tecnica del governo sull'art. 51, c.2, allegata al decreto, afferma che "La norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto".


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