Il Tar contro il Brunetta-pensiero

di Marina Boscaino - 7 giugno 2012

Un’ordinanza cautelare del Tar della Toscana di questi giorni esprime un significativo e importante punto di vista su un problema che a diverse riprese si è presentato nelle scuole negli ultimi anni. Il Tar ha riconosciuto le prerogative degli organi collegiali contro le pretese manageriali del dirigente scolastico.  Di cosa si tratta?




 Dalla fine degli anni ’90, dopo il conferimento dell’autonomia agli istituti scolastici e in seguito alle determinazione della dirigenza scolastica, si è creata una situazione potenzialmente conflittuale nell’ambito di una normativa che non precisava e non definiva in maniera inconfutabile né la funzione dirigenziale, né quella degli organi collegiali, mantenendo vaghezza rispetto a questi due elementi teoricamente contrapposti. Infatti, all’art 25 del dlgs 165 del 2001 (quello che norma la dirigenza scolastica), al comma 2 si legge: “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.”. La principale fonte normativa relativa alla dirigenza scolastica prevede dunque alcuni poteri del dirigente nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, che rimangono, dunque, operative. Sia detto tra parentesi: nell’articolo della proposta di legge 953 sul governo delle istituzioni scolastiche, attualmente in discussione, quella premessa viene emendata nell’articolo relativo alle funzioni del dirigente; in quella proposta si configura di fatto un preside-manager, con sostanziale carta bianca, svincolato da sinergia ed equiordinazione con gli organi collegiali. Un dato su cui occorrerà una mobilitazione convinta del mondo della scuola.

Torniamo all’ordinanza. Ma, prima, ecco i fatti: il Consiglio di Istituto dell’istituto comprensivo Galluzzo di Firenze, in conformità all’art. 10 del T.U. n. 297/94, aveva deliberato i criteri generali per la formazione dell’orario della scuola secondaria di I grado, confermando per il prossimo anno scolastico l’orario differenziato con due sezioni con l’orario su sei giorni, le altre con l’orario su cinque giorni con il sabato libero. Il dirigente, prof Michele Totaro si è avventurato in un’erronea interpretazione del dlgsl Brunetta (150/09). In base a quel decreto che, analogamente alla citata pdl 953, propone un impoverimento del ruolo degli organi collegiali, Totaro ha sostenuto che il Consiglio di Istituto non potesse più deliberare i criteri generali per la formazione dell’orario; tutt’al più poteva esprimere un parere non vincolante. I genitori – chiedendo l’assistenza dell’Avv. Corrado Mauceri, esponente del Tavolo Regionale per la difesa della scuola statale, che raccoglie movimenti di carattere associativo (come l’Anpi e Per la Scuola della Repubblica), sindacale (tra cui Flc-Cgil, Cobas, Unicobas, Rdb-Cub e Anief) e politico (quasi tutti partiti della sinistra extraparlamentare, ma anche assessori comunali). – hanno fatto ricorso al Tar che, con ordinanza n. 347/12 – ha invece ritenuto che il Dirigente Scolastico deve tenere conto dei criteri generali validamente deliberati dal Consiglio di Istituto ed ha ordinato al dirigente di provvedere ad adottare l’atto terminale del procedimento, ovviamente tenendo conto dei criteri generali deliberati dal CdI, entro 15 giorni.
Nel Far West della normativa scolastica, ulteriormente complicato dagli interventi castigatori del censore del pubblico impiego, Brunetta, tra conflitti di interpretazione e abusi di varia natura, spesso tollerati per disinformazione o per inerzia, finalmente una parola chiara: l’art. 25 del dlgsl 165/01 è la norma attualmente in vigore. Vale a dire: le prerogative degli organi collegiali sono vigenti e vanno salvaguardate. Le modalità di conduzione aziendale non sono ancora, nonostante le sollecitazioni che da varie parti si sono prodotte in questo senso, quelle da applicare ad un istituto scolastico.
Si tratta di una sentenza particolarmente importante, destinata a rimettere un po’ di ordine tra i vari tentativi che zelanti esponenti del Brunetta-pensiero e insospettabili interpreti dell’autonomia scolastica come esercizio di privatizzazione della scuola dello Stato stanno provando a portare avanti. L’interesse generale e l’unitarietà del sistema scolastico nazionale, due principi che sembrano interessare sempre meno coloro che si occupano di legiferare sulla scuola, sono elementi ai quali, per il momento, possiamo continuare a guardare come strumenti imprescindibili di garanzia democratica, di pluralismo e di uguaglianza per tutti i cittadini.
Marina Boscaino
(07 giugno 2012)