TAR Calabria rigetta il ricorso per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 12362 del 10/07/2012

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2012, proposto da:
[omissis], rappresentata e difesa dagli avv. [omissis];
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria;
nei confronti di
[omissis] ;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale prot. n. 12362 del 10/07/2012 con cui è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso a dirigenti scolastici;
- del decreto dirigenziale prot. n. a00drcal-13719 del 27/07/2012;
- degli elenchi affissi e pubblicati, dopo l'espletamento della prova orale, sulla porta d'ingresso
dell'immobile, sede del concorso, nelle date 15/06/2012 e 21/05/2012;
- dei verbali della commissione esaminatrice concernenti la prova orale;
- del decreto dirigenziale prot. n. 18004 del 28/09/2011;
- del verbale della commissione esaminatrice n. 6 del 19/01/2012;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e
di [omissis];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 




FATTO e DIRITTO
Con decreto del dirigente generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del
13 luglio 2011, veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386
dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e
per gli istituti educativi e che per la regione Calabria individuava n. 108 posti.
Parti ricorrenti presentavano domanda di partecipazione, concorrendo per i posti attribuibili in
ambito regionale.
Espletate le prove preselettive in sede nazionale, a norma dell’art.7 del bando di concorso, l’U.S.R.
per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28.9.2011, nominava la commissione esaminatrice,
composta dal prof. [omissis], in qualità di presidente, dalla dott.ssa [omissis] e dal dott. [omissis], in
qualità di componenti, e dalla dott.ssa [omissis], come segretario.
I ricorrenti, dopo aver superato la prova preselettiva, superavano anche le prove scritte ma non la
prova orale.
Avverso la graduatoria di merito e gli atti della procedura concorsuale insorgevano i ricorrenti
chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente e i controinteressati indicati in epigrafe
chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2012, su istanza della parti, il Collegio rinviava all’udienza
pubblica dell’8 marzo 2013.
All’udienza dell’8 marzo 2013, previa ampia discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in
decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle numerose eccezioni preliminari sollevate
dai controinteressati, stante l’infondatezza del ricorso.
I.Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’incompatibilità sia del Presidente della Commissione
Esaminatrice, Prof. [omissis], per aver rivestito in precedenza il ruolo di direttore scientifico di un
corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, sia di un altro membro della Commissione, dott.
[omissis], revisore dei conti presso l’I.T.C. “[omissis]” che non si sarebbe astenuto dal giudicare il
vicario della stessa scuola, Prof. [omissis], che superava la prova orale.
Sulla incompatibilità del Prov. [omissis], il Collegio si è già pronunciato in analoghi procedimenti
statuendo che l’incompatibilità prospettata dai ricorrenti non rientra in nessuna delle cause
d'astensione previste dall'art. 51 c.p.c. (ex plurimis TAR Catanzaro, sez.II, 6 febbraio 2013 n. 137).
Con riferimento all’incompatibilità del Prof. [omissis] i ricorrenti non indicano in quali delle cause
tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. la fattispecie prospettata rientrerebbe; a tacere, dunque,
della genericità della censura, il Collegio osserva che non è peraltro provato che il Commissario
abbia svolto l’Ufficio di Revisore recandosi personalmente nell’Istituzione Scolastica e, comunque,
anche qualora abbia avuto possibilità di conoscere il Prof. [omissis], si rileva che l’ipotetica e mera
conoscenza personale, alla luce della costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2011 n.
4782; Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087; sez. VI 8 maggio 2011 n.2589), non costituisce motivo di
astensione obbligatoria del Commissario.
Il motivo,dunque, deve essere rigettato.
II. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in sintesi, il fatto che la Commissione esaminatrice
abbia stabilito i criteri di valutazione delle prove non alla prima riunione, come previsto dall’art. 12
comma 1 D.P.R. n.487/1994, bensì alla sesta riunione e altresì di non averli resi pubblici. Sulla
medesima questione il Collegio si è già pronunciato in analoghi ricorsi aderendo all’indirizzo
giurisprudenziale che ritiene legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle
prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta (ex plurimis
Tar Catanzaro sez. II 6 febbraio 2013 n. 137).
III-IV-V. I motivi dal n. 3 al n.5 possono essere trattati congiuntamente essendo intimamente
connessi per le ragioni che seguono. Si chiede al Collegio di sindacare le modalità di conduzione
della prova orale da parte della Commissione con riferimento alla scelta delle domande del
colloquio orale, della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature informatiche. Come osservato
dalla giurisprudenza amministrativa in altre analoghe circostanze, le scelte operate da una
Commissione che, come in questo caso, ha elaborato le domande, sono da ritenersi frutto di
discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente sotto i profili dell’eccesso di potere per
manifesta illogicità, irrazionalità ed incongruità delle scelte (TAR Lazio, sez. II, 6 dicembre 2010,n.
35389).
Il Collegio ritiene che le scelte operate dalla Commissione siano aderenti alle indicazioni presenti
nella lex specialis e conformi a criteri di logica e razionalità.
Premesso che sulla scorta della lettera del bando di concorso, la Commissione aveva soltanto
l’obbligo di accertare la preparazione professionale dei candidati mediante un “colloquio
interdisciplinare” in relazione alle aree tematiche previste dalla lex specialis, si rileva che in
maniera del tutto conforme a tale previsione, la Commissione, come del resto è stato riportato nei
relativi verbali, ha ritenuto di dover condurre il colloquio orale attraverso le modalità operative di
seguito specificate.
Come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice (c.f.r. verbale n. 44 dell’11.5.2012), al fine
di impedire la preventiva conoscenza delle domande da parte dei candidati, la Commissione ha
deliberato di determinare i quesiti da estrarre il giorno stesso dello svolgimento della prova orale di
ciascun candidato. Il Presidente della Commissione, inoltre, prima dell’inizio della prova orale,
come risulta dai verbali, ha provveduto a comunicare ai candidati i criteri di valutazione della
prova, indicando i rispettivi punteggi per ogni criterio, nonché le modalità di svolgimento del
colloquio ed ha altresì informato ciascun candidato della sua facoltà di procedere dopo l’estrazione
dei quesiti all’apertura di tutte le buste contenenti i rimanenti quesiti non estratti, al fine di
verificare immediatamente la regolarità e la trasparenza della procedura.
La Commissione, in ossequio al carattere interdisciplinare del colloquio, ha formulato le domande
su tutte le aree tematiche di cui all’art. 8 c. 9 del bando, definendo i criteri e l’attribuzione di
punteggi a seconda dell’area tematica, individuando indicatori per ogni criterio e punteggi per ogni
descrittore. In tale ripartizione la Commissione, in assenza di indicazioni del bando, per la
valutazione, attribuzione e ripartizione dei punteggi, ha ritenuto di seguire i criteri utilizzati per la
prova preselettiva. Ha quindi attribuito 24 punti per le aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) previste
dall’art. 8 co. 9 del bando concorsuale; 3 punti, infine, per l’area tematica h).Alle prove di lingua e
di informatica, dunque, è stato attribuito un decimo del punteggio totale (3/30 punti),
rappresentando, ciascuna, di esse solo un ottavo delle aree tematiche previste.
La Commissione giudicatrice non ha determinato i criteri di valutazione della prova orale nella
prima seduta in quanto gli obiettivi specifici della prova, in assenza di alcuna previsione del bando
al riguardo, potevano essere definiti solo dopo che l’U.S.R. avesse proceduto all’integrazione della
Commissione con i membri esperti di lingua straniera e di informatica.
Nella seduta dell’11 maggio 2012, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 DPR n.487/1994, per
evitare l’astratta conoscibilità delle domande, la Commissione ha deliberato di predeterminare i
quesiti il giorno stesso dello svolgimento della prova orale di ogni singolo candidato e di procedere
all’estrazione a sorte delle domande da parte del candidato. La Commissione, ogni giorno, prima
dell’inizio della prova orale, ha predisposto per ogni candidato 50 quesiti e specificamente: 30 per
le aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f; 10 per l’area tematica g) prevista dall’art. 8 co. 9 del bando
articolata in una parte teorica e una parte pratica; 10 per l’area tematica h.
Le buste contenenti i quesiti sono state riposte in cinque contenitori; da ogni contenitore il
candidato ha estratto una busta per il numero complessivo di cinque buste che, si ripete, investivano
tutte le aree tematiche di cui all’art. 8 del bando. Le trenta buste contenente i trenta quesiti relativi
alle aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) sono state distribuite in tre contenitori ciascuno dei quali
contenente dieci quesiti e identificati con la lettera A), B), C), al fine di evitare il rischio di
un’estrazione a sorte di più domande ricadenti sugli stessi ambito disciplinari (verbale n. 44 dell’11
maggio 2012).A tale riguardo vale porre mente che gli ambiti tematici previsti dal bando (si pensi
all’area giuridica, organizzativa e gestionale) non erano rigidamente distinti ma presentavano
all’evidenza delle affinità che hanno caratterizzato il colloquio in senso interdisciplinare, come
richiesto dal bando. L’art. 10 co. 2 del bando, infatti, precisava che la prova orale doveva consistere
“ in un colloquio interdisciplinare sulle materie in relazione alle tematiche di cui all’art. 8”sicché
un’interrogazione pedissequa su ogni area tematica, nei termini prospettati dai ricorrenti, si sarebbe
posta in aperto contrasto con il bando.
In tal modo tutti i candidati, in sede di prova orale, hanno fruito delle medesime chance e l’esito
positivo o negativo della prova orale è stato determinato dalla maggiore o minore conoscenza da
parte del candidato delle domande da lui estratte.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, l’art. 10 co. 2 del bando di concorso
prescriveva solo come eventuale il riferimento ai contenuti degli elaborati scritti.
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Con il quarto e il quinto motivo i ricorrenti assumono che il grado di difficoltà richiesto ai candidati
nel colloquio in inglese e all’accertamento delle apparecchiature informatiche sia stato più difficile
di quanto previsto dal bando. A tacere della genericità della censura, giova richiamare l’indirizzo
giurisprudenziale seguito dal Collegio secondo cui la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà
dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di
discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice
amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (così TAR Lazio sez. III bis
26.09.2012 n. 8141, T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28.10.2011, n. 5051; T.A.R. Lazio sez. III,
18.06.2008, n. 5986) che nel caso di specie non sono stati provati dai ricorrenti. Il Collegio osserva
ulteriormente che l’assunta difficoltà delle domande è inconferente atteso che essa non inciderebbe
sulla par conditio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti (in questi termini
con riferimento ai quesiti della prova preselettiva del medesimo concorso si è espresso il TAR Lazio
III bis 1 febbraio 2013 n. 1117).
Si evidenzia, infine, che i pareri pro-veritate allegati dai ricorrenti sono del tutto irrilevanti non
essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla
Commissione il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il
livello di conoscenza.
Entrambi i motivi, dunque, devono essere disattesi.
VI. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 della l. n.241/1990 in quanto,
al termine del colloquio di ogni candidato, la Commissione si sarebbe riunita in altra stanza
portandosi dietro i 5 scatoloni contenenti ciascuna le 10 domande anziché lasciarli custoditi da
apposito personale e poi integrare le stesse domande di volta in volta nel loro numero a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità.
I ricorrenti non spiegano perché la soluzione organizzativa scelta dalla Commissione non sia
conforme ai criteri di trasparenza contrariamente a quella da loro suggerita (“sorteggio numerico da
uno a quattrocento”). In realtà, come precisato in precedenza, le trenta buste contenente i trenta
quesiti relative alle aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) sono state distribuite in tre contenitori ciascuno
dei quali contenente dieci quesiti e identificati con la lettera A), B), C), proprio al fine di evitare il
rischio di un’estrazione a sorte di più domande ricadenti sugli stessi ambito disciplinari.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
VII. Con l’ultimo motivo i ricorrenti assumono che i cartoncini utilizzati per le prove scritte ed
inseriti nelle buste grandi fossero trasparenti. Il motivo è infondato. Il campione di busta depositata
in giudizio dall’amministrazione resistente è oscurata all’interno e resa sicura dall’apposizione di un
cartoncino leggero di colore <<nero>> in grado certamente di assicurare l’anonimato.
VIII. In definitiva, e alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va respinto.
IX. La complessità delle problematiche trattate giustifica però la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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