di Lucio Ficara 4 maggio 2013
In Italia esistono delle leggi che tutelano
la libertà di religione , in conformità con quanto previsto dalla nostra carta
costituzionale. Per esempio è noto che
la legge n.101/1989 all’art. 4 comma 1 riconosce agli
ebrei il diritto
di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del
tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. Al
comma 2 dell’ articolo di tale legge è scritto che gli ebrei dipendenti dallo
Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o
commerciale, i militari e coloro
che siano assegnati al servizio civile
sostitutivo, hanno diritto di fruire,
su loro richiesta
del riposo sabbatico
come riposo settimanale. Tale
diritto è esercitato
nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del
lavoro. In ogni altro caso le ore
lavorative non prestate il sabato
sono recuperate la domenica o in
altri giorni lavorativi
senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Restano comunque
salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico. Si ricorda che il ministero dell’interno ogni anno,
conformemente alla legge n.101/1989
stabilisce il relativo calendario, entro il 30 giugno di ogni anno, delle giornate in cui gli ebrei possono
osservare il riposo sabbatico. Si tratta di giornate di permesso che devono
essere concesse, ma in seguito devono essere recuperate dal lavoratore. Questa
legge coinvolge anche il personale della scuola di religione ebraica, che ha
diritto a chiedere ed usufruire di questa tipologia di permesso. Se il DS
oppone diniego a tale richiesta non solo deve giustificarlo per la legge sulla
trasparenza, rischiando oltre che di esercitare un provvedimento di carattere
illegittimo anche di essere giudicato come un’ azione antisemita.