REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio
di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
4371 del 2013, proposto da ***, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni
Domenico Travia, con domicilio eletto presso Aldo Montini in Roma, via
Savonarola, 39;
contro
Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
nei
confronti di
****,
con domicilio eletto presso Gabriella Arcuri in Roma, via Appia Nuova N.103;
per la
riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA –
CATANZARO, SEZIONE II, n. 145/2013, resa tra le parti, concernente mancata
ammissione alla prova orale per il reclutamento di dirigenti scolastici
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria, di ****;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione
dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte
appellante;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 30 luglio 2013 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti gli
avvocati Petrachi per delega di Travia, l’ avvocato dello Stato Gerardis, gli
avvocati Verbaro, Licastro, e Uzzau per delega di Catera.;
Ritenuto che, in attesa della definizione del secondo grado di giudizio, non emergano elementi tali da indurre a sospendere gli effetti degli atti impugnati,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso
numero: 4371/2013).
Compensa le spese della presente fase
cautelare .
La presente ordinanza sarà
eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013