di Giancarlo Memmo ( Co-organizer Ventimiglia Beppe Grillo meet
up )
Una semplice proposta di Legge, per la
stabilizzazione e il reclutamento dei docenti, che taglia fuori tutti i
barracconi di "preparazione ai concorsi", "preparazione ai
quiz" ecc. ecc. . E' frutto dell'esperienza che abbiamo fatto sul campo,
all'epoca, come Comitati Insegnanti Precari (CIP).
Di seguito la
proposta di Legge, i cui punti di forza possono essere riassunti come segue:
a) utilizzo con procedura decentrata dei comitati di valutazione già previsti nelle singole ISA dalla normativa vigente (TU e CCNL);
b) procedura a costo zero, equa, trasparente, non liquidatoria o ultimativa;
c) inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o Graduatorie Permanenti (GP) per gli abilitati ai fini dell'immissione in ruolo;
d) contemporanea adeguata rideterminazione dell'organico di istituto (organico funzionale) che permette di aprire la strada a una limitazione dello strapotere dei Sindacati (trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni, inserimento in fascia dei nuovi abilitati)....ma soprattutto permette di rispettare la dignità docente, di chi ha lavorato nell'Amministrazione e non può essere gettato via.
a) utilizzo con procedura decentrata dei comitati di valutazione già previsti nelle singole ISA dalla normativa vigente (TU e CCNL);
b) procedura a costo zero, equa, trasparente, non liquidatoria o ultimativa;
c) inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o Graduatorie Permanenti (GP) per gli abilitati ai fini dell'immissione in ruolo;
d) contemporanea adeguata rideterminazione dell'organico di istituto (organico funzionale) che permette di aprire la strada a una limitazione dello strapotere dei Sindacati (trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni, inserimento in fascia dei nuovi abilitati)....ma soprattutto permette di rispettare la dignità docente, di chi ha lavorato nell'Amministrazione e non può essere gettato via.
La proposta di Legge si propone di soli 4 articoli.
Nell’articolo 1 viene chiarito inequivocabilmente che il servizio
prestato per l’accesso alla sessione abilitante deve essere prestato nelle
scuole statali, il servizio per le scuole non statali è valido come titolo ma
non per l’accesso. Il servizio può essere anche prestato per diverse classi di
concorso cumulativamente. Per gli insegnanti della scuola elementare, che hanno
gìà un titolo abilitante all’insegnamento, è necessario conseguire “l’idoneità”
ma la procedura è sostanzialmente la stessa.
Il Comitato di valutazione
esiste ed è già funzionante in ogni singola ISA statale (Istituzione Scolastica
Autonoma), quindi è a “costo zero”, si tratta di integrare il collegio con
membri provenienti dal mondo universitario e di potenziare alcune funzioni.
L’art. 2 disciplina le iscrizioni alle sessioni abilitanti o di
idoneità. La procedura avviene tramite posta elettronica, eventualmente
certificata, secondo il principio della “dematerializzazione degli atti”,
quindi sostanzialmente a “costo zero”. La procedura prende impulso dalle
singole ISA, che elabora una proposta di calendario lavori da inviare al
corrispondente USR. Sarà compito dell’Ufficio Scolastico Regionale, armonizzare
i calendari pervenuti e concordare i calendari “definitivi” delle operazioni
che saranno pubblicati sul sito delle ISA e dell’UST ed eventualmente
riproposti negli Uffici di Ambito territoriale (ex Provveditorati agli Studi
provinciali).
L’esame finale consiste nella
dissertazione della tesi di fronte al comitato di valutazione, il candidato nel
processo formativo è affiancato da un tutor nominato dalla ISA.
Il superamento dell’esame dà
titolo per l’inserimento nelle graduatorie per la stipula di contratti a tempo
indeterminato (ex posti di ruolo) e prioritariamente per contratti a tempo
determinato (gli aspiranti nelle GaE o GP hanno priorità nella stipula delle
“supplenze” rispetto agli altri aspiranti con titolo ma non inseriti nelle
graduatorie citate).
L’art. 3 disegna l’organico funzionale di istituto, che permette di
dare dignità ai colleghi inidonei e di articolare una carriera docente che
tenga conto dei ruoli e dell’età. Particolare attenzione è prestata alle classi
con presenza di allievi in situazione di handicap. Le richieste di organico
funzionale sono comunicate dal Ds (dirigente scolastico) all’USR che,
verificata una preventiva legittimità, le trasmette al MIUR.
L’art.4 indica le disposizioni finali e le coperture, la Scuola va
finanziata con risorse da sottrarre a settori che non concorrono alla
formazione del “bene comune”, ciò rappresenta una scelta in primis POLITICA
oltre che morale e anche “economicamente
conveniente” (l’investimento in Istruzione e Formazione fa aumentare il
Capitale Sociale ed Umano, con riflessi positivi sui saggi di rendimento
finanziari anche secondo la teoria economica “classica”).
Sono “responsabilizzati” del
corretto andamento delle procedure, le figure apicali regionali e nazionali del
MIUR.
NORME PER IL RIORDINO DELL’ORGANICO DELLE
SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
Art.1 comitato di valutazione in sessione
abilitante a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014.
1. I docenti con contratto a tempo determinato, che abbiano
maturato un servizio di insegnamento nelle scuole statali, per 360 giorni anche
cumulativamente, su classi di
concorso, posto comune di scuola primaria, posto di sostegno, nelle
corrispondenti Istituzioni Scolastiche Autonome statali, hanno titolo ad
iscriversi annualmente alla sessione abilitante del comitato di valutazione di
una delle ISA statali presso cui hanno svolto il servizio.
2. Il servizio deve essere prestato con il titolo richiesto per
l’inclusione nelle graduatorie di istituto. Il servizio di sostegno, prestato
senza il titolo di specializzazione, è ricondotto alla classe di concorso o
posto, su cui si è stata instaurata la procedura di individuazione del
contratto a tempo determinato.
3. Ciascun candidato ha titolo a richiedere la partecipazione alle
sessioni abilitanti o di idoneità corrispondenti al servizio prestato. Il
servizio delle scuole non statali è valutabile limitatamente nell’ambito del
curriculum vitae del candidato.
4. Il Comitato di valutazione, di cui all’art. 11 del T.U.
297/1994, funzionante presso ogni ISA, viene integrato nella sessione
abilitante, da un docente universitario
o da un ricercatore afferente le discipline o gli aspetti pedagogico-didattici
dell’insegnamento. La partecipazione del personale universitario, anche
contrattista a qualunque titolo compresi i cultori della materia, costituisce obbligo di servizio a cura del
Rettore dell’Ateneo.
Art. 2 Iscrizione alle sessioni abilitanti
o di idoneità, valutazione titoli, esame finale.
1.Le iscrizioni alle sessioni abilitanti o di idoneità, devono
avvenire annualmente presso l’ISA, in modo telematico tramite posta
certificata, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Pervenute le iscrizioni, il comitato di valutazione si riunisce
in sessione plenaria per la valutazione dei titoli di servizio, culturali e dei
curriculum vitae, al termine stabilisce la “proposta” del calendario delle
operazioni della sessione abilitante dandone comunicazione per via telematica all’Ufficio Scolastico Regionale che
coordina, tramite il Direttore Regionale, le attività e i calendari
pervenuti raccordandosi con l’Università. La pubblicazione del calendario “definitivo”
viene comunicata ai candidati telematicamente e sarà pubblicata sul sito web
dell’USR e dell’istituzione scolastica,
assolvendo gli obblighi di Legge.
3.L’esame finale consiste nella dissertazione della tesi concordata
con il docente tutor assegnato dall’ISA, di fronte al Comitato di valutazione.
4. Il Comitato di valutazione dispone di 100 punti così
attribuibili:
-20 punti per la valutazione
dei titoli di servizio docente e di istituto, per un massimo di 2 punti ad anno
cumulabili anche annualmente;
-20 punti per la valutazione
del CV;
-30 punti per la valutazione
della tesi;
-30 punti per la valutazione
del colloquio.
5. L’esame si intende superato a partire dal conseguimento di
70/100 di punteggio finale.
6. Il MIUR provvede, in occasione della ricorrenza dell’O.M. di cui
all’art.4 comma 3 della presente Legge, a fornire la tipologia di titoli valutabili del servizio docente e di istituto,
nell’ambito dei massimali di punteggio previsti dal precedente comma.
7. Le altre determinazioni di punteggio secondo quanto previsto,
sono affidate collegialmente alle statuizioni elaborate dalle autonome
commissioni dei comitati di valutazione.
8. I candidati che conseguono l’abilitazione per classe di concorso
o l’idoneità per la scuola primaria, hanno titolo all’inserimento nelle fasce
corrispondenti delle graduatorie permanenti GP o GaE graduatorie ad esaurimento
prioritariamente per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e
subordinatamente per le necessità che si determinano nei contratti a tempo
determinato, secondo la normativa vigente.
Art. 3 Organico funzionale di Istituto e
classi con presenza allievi in situazione di handicap.
1.A partire dall’anno scolastico 2013-2014, l’organico docente
viene rideterminato per ciascuna istituzione scolastica statale secondo il
seguente organico funzionale:
a) prioritariamente i docenti
che svolgono attività di funzione strumentale, i docenti collaboratori del
dirigente scolastico, i docenti tutor dei candidati alla sessione abilitante,
il coordinatore del gruppo h, i referenti BES e per gli allievi stranieri,
hanno titolo d’ufficio, alla riduzione dell’orario cattedra a 9 ore settimanali
di insegnamento a parità di retribuzione;
b) Analogamente a quanto
previsto nel sub a), si procede alla rideterminazione dell’orario cattedra, per
i docenti inidonei all’insegnamento, per i docenti prossimi alla collocazione
in quiescenza, per i docenti che abbiamo compiuto il 55esimo anno di età.
Questi docenti saranno utilizzati in servizio
di istituto di supporto alla progettualità didattica e all’integrazione secondo
quanto stabilirà il Collegio dei Docenti e sentite le RSU;
c) i docenti impegnati in
progetti didattici, di aggiornamento o autoaggiornamento, formazione
professionale opportunamente approvati e motivati dal Collegio dei Docenti e
autorizzati dall’USR, hanno titolo alla riduzione dell’orario cattedra nei
termini previsti dal sub a);
2. Le classi di ogni istituto in cui è presente almeno un allievo
in situazione di handicap grave o più allievi corrispondenti in situazione di
handicap lieve o medio-grave, sono costituite con un massimo di 20 studenti
iscritti.
3. Il dirigente scolastico, sentite le RSU, al fine di comunicare
all’USR, per quanto di competenza, il
fabbisogno di organico funzionale da autorizzare, anticipa il Piano delle
Attività e la nomina delle funzioni strumentali e le altre figure di supporto
all’autonomia, nella sessione del collegio docenti da svolgersi al termine annuale
delle lezioni.
4. Il Miur, sentito il parere
delle commissioni parlamentari corrispondenti, emana annualmente lo schema di
decreto relativo all’organico nazionale dei docenti tenendo conto dei
fabbisogni di organico funzionale autorizzati dall’USR.
Art.4 Norme finali, coperture finanziarie e
incompatibilità.
1.Tutte le procedure, i materiali, le istanze, avvengono secondo il
principio della dematerializzazione
degli atti e saranno custoditi dalla ISA corrispondente.
2. Le spese di funzionamento del Comitato di valutazione sono a carico
del Fondo dell’Istituzione Scolastica e devono essere inserite nella
contrattazione integrativa.
3. Il MIUR, dopo l’entrata in vigore della presente Legge, emana
annualmente apposita Ordinanza Ministeriale destinate alle ISA e agli Uffici
periferici, per gli aspetti di funzionamento e di organizzazione previsti dalla
presente normativa. Il Direttore
Generale responsabile dell’emanazione dell’ordinanza, risponde anche tramite la
retribuzione di risultato dell’efficace e corretto svolgimento delle procedure.
Analogamente per quanto di competenza il Direttore Generale dell’USR.
4. La Ragioneria Generale dello Stato provvede ai maggiori oneri
corrispondenti all’entrata in vigore della presente Legge, individuando i saldi
con la copertura corrispondente alla rideterminazione
degli stanziamenti del Ministero della Difesa, ulteriormente con l’aggravio delle tasse sulle concessioni
governative, in modo particolare per il settore giochi, anche con riferimento
all’obbligo di recupero dell’intero contenzioso tributario dovuto dal settore
stesso, e per le frequenze televisive e di telefonia.
5.Con l’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le
disposizioni incompatibili.
Giancarlo Memmo
Co-organizer Ventimiglia Beppe Grillo meet
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