Concorso a DS in Abruzzo: CdS ribalta il giudizio del TAR Abruzzo


 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2013, proposto da:
 
contro
Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 710/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti delle parti costituite;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Pugliano, l’avvocato Colagrande e l’avvocato dello Stato Pisana;
 Considerato che l’appello appare prima facie munito di fumus boni iuris, non risultando condivisibili i rilievi del giudice di primo grado in ordine ai motivi di illegittimità della procedura concorsuale di che trattasi dedotti a proposito della ripetuta sostituzione di alcuni componenti della commissione d’esame ;
considerato, quanto al periculum in mora, che appare prevalente, in questa fase cautelare, l’interesse della Amministrazione scolastica alla finalizzazione, con la nomina dei vincitori, della procedura selettiva al fine di garantire, con la cessazione della nomina dei soggetti reggenti, il regolare funzionamento degli istituti scolastici;
considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che ricorrono i presupposti per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e delle competenze della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6352/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013