Segnaliamo
ai lettori di RTS una prima bozza della delega. Si tratta di un intervento
ampio, che sembra andare oltre semplici correttivi e ritocchi. Un documento di delega
in bianco al Ministro, che però il MIUR con una nota di oggi 18 novembre 2013
smentisce perché è da ritenersi del tutto superato ( http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs181113
)
Schema di disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 “Delega
al Governo in materia di Istruzione, Università e Ricerca.”
Art. 1
(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)
(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi al fine di provvedere al riassetto ed alla codificazione delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, università e ricerca. I suddetti
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi
e i criteri direttivi:
1.
organizzazione delle disposizioni legislative vigenti
alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o
per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
2.
coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni
vigenti, anche apportando modifiche necessarie per garantire coerenza
giuridica, logica e sistematica;
3.
individuazione e indicazione delle previgenti
disposizioni, con l’indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra
parentesi, degli estremi della previgente fonte normativa, oggetto del
riassetto, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo
previgente; in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da
pubblicar e nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del
decreto legislativo;
4.
adeguamento della normativa alla giurisprudenza
costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;
5.
indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
6.
aggiornamento delle procedure amministrative,
prevedendo l’ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, anche ne i rapporti con i destinatari dell’azione
amministrativa;
7.
indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra
parentesi, oltre agli estremi della previgente fonte normativa, oggetto del
riassetto, anche della disposizione dell’Unione europea, della giurisprudenza
europea attuata
8.
per quanto riguarda la materia dell’istruzione,
semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle
seguenti materie:
1.
riforma organica del reclutamento del personale
docente, che garantisca la tutela delle diversa categorie di soggetti
abilitati, mantenga l’equilibrio tra le assunzioni per concorso e gli
scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio
del merito, e consenta lo smaltimento del precariato, anche attraverso il
ricorso al corso-concorso per l’accesso all’insegnamento presso le istituzioni
scolastiche;
2.
organi collegiali della scuola, con mantenimento delle sole funzioni consultive e superamento di quelle
in materia di stato giuridico del personale e di quelle rientranti nelle
materia di competenza regionale;
3.
reti di scuole, con la definizione dei compiti, degli incentivi e delle forme d i
coordinamento;
4.
procedimenti relativi allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale della scuola, con il superamento delle
disparità di trattamento e la precisa definizione dei rapporti tra le diverse
fonti di disciplina pubblicistica e negoziale;
5.
contabilità delle istituzioni
scolastiche;
6.
disciplina giuridica degli altri soggetti riconosciuti
dall’ordinamento vigente in materia di istruzione e formazione;
7.
organizzazione delle istituzioni dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica e stato giuridico del relativo
personale docente.
9.
per quanto riguarda la materia dell’università,
semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle
seguenti materie:
1.
disciplina della finanza, del
bilancio e dei controlli, con la riduzione dei controlli
preventivi di legittimità e dei vincoli al reclutamento, la piena
responsabilità dei singoli atenei per la gestione delle risorse finanziarie,
l’introduzione di incentivi e sanzioni basati sui risultati della gestione in
luogo di vincoli sulle relative voci di spesa, l’incentivazione di
finanziamenti privati anche con maggiore libertà di spesa, la semplificazione
del finanziamento privato di posti di docente;
2.
disciplina della valutazione delle
attività, prevedendo in particolare la semplificazione delle
valutazioni di tipo preventivo e la funzione di coordinamento del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di raccolta e utilizzazione
dei dati;
3.
organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di
autonomia delle università medesime sancito dall’articolo
33 della Costituzione, al fine dell’eliminazione di sovrapposizioni e
duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di
contabilità;
4.
contributi universitari, con la revisione del rapporto con il finanziamento pubblico e la
definizione di limiti ai contributi e alla possibilità di aumento degli stessi,
anche in rapporto alle condizioni economiche dello studente e della famiglia;
5.
abilitazione scientifica nazionale, con la revisione delle regole di funzionamento delle commissioni e dei
criteri di valutazione e l’introduzione di meccanismi volti a contenere il
numero dei partecipanti e degli abilitati;
6.
ricercatori e assegnisti di ricerca, con la riduzione del numero di figure e l’introduzione di maggiore
flessibilità nella selezione;
7.
promozione della ricerca
universitaria, anche attraverso incentivi per i docenti che
ottengono finanziamenti europei e attraverso la portabilità dei finanziamenti
per la ricerca.
10.
per quanto riguarda la materia della ricerca,
semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle
seguenti materie:
1.
finanziamento della ricerca, con particolare riferimento alla verifica dei tempi procedimentali,
assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e
soggettiva del procedimento, e riduzione dei termini non congrui per la
conclusione dei procedimenti, nonché uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
2.
personale degli enti di ricerca, con particolare riferimento alla dirigenza e alle figure di ricercatore e
tecnologo, per assicurare la corrispondenza tra lo stato giuridico e le
funzioni svolte in materia di organizzazione e svolgimento della ricerca;
3.
adeguare la durata del Programma nazionale della
ricerca alla programmazione europea in materia;
4.
gestione delle risorse finanziarie, in base a criteri di flessibilità nella destinazione nei limiti delle
risorse assegnate e con l’introduzione di meccanismi di controllo successivo e
valutazione dei risultati.
2.
Nei dodici mesi successivi all’emanazione di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo completa il processo di
codificazione adottando, anche contestualmente ai decreti legislativi
correttivi e integrativi di cui al comma 4, una o più raccolte organiche delle
norme regolamentari vigenti nelle rispettive materie, adeguandole ove
necessario alla nuova disciplina legislativa e semplificandole secondo i
criteri di cui al comma 1, con il procedimento previsto dalle disposizioni
vigenti per l’adozione delle norme regolamentari con la forma del decreto del
Presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale.
3.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si
pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei
decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri
delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per
la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di
novanta giorni.
4.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della
procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo,
il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi medesimi.
5.
Dall’attuazione delle disposizioni di ciascun decreto
legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Relazione illustrativa
L’articolo
conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino e la
semplificazione della disciplina in materia di istruzione, università e
ricerca. I princìpi e i criteri direttivi della delega sono in parte quelli
usuali per simili operazioni di riordino e contenuti principalmente nella legge
n. 59 del 1997 (prima legge di semplificazione), in parte specifici ai tre
settori indicati, definendo per ciascuno di essi alcuni oggetti di delega e i
relativi criteri di riordino.
Tra i criteri
generali si evidenziano, in particolare, l’organizzazione ed il coordinamento
delle disposizioni vigenti, il loro adeguamento alla giurisprudenza,
l’indicazione esplicita delle norme abrogate e l’aggiornamento delle norme
relative ai procedimenti amministrativi.
Tra le materie
oggetto della delega, sono contemplate, in particolare, per il settore
dell’istruzione, il reclutamento del personale docente, gli organi collegiali
della scuola, le reti di scuole, i procedimenti amministrativi relativi allo
status giuridico e al trattamento economico del personale scolastico, la
contabilità delle istituzioni scolastiche, la disciplina giuridica di altri
soggetti riconosciuti dall’ordinamento vigente in materia di istruzione e
formazione e l’organizzazione delle istituzioni dell’AFAM. Con riferimento,
invece, al settore dell’università, la semplificazione dei procedimenti
riguarda le seguenti materie: finanza, bilancio e controlli, valutazione,
organizzazione delle università, contributi universitari, reclutamento dei
docenti e ricerca universitaria. Per il settore della ricerca, le materie
interessate dalla semplificazione sono: il finanziamento, il personale degli
enti, la durata del Programma nazionale della ricerca e la gestione delle
risorse finanziarie.
Tra i criteri
relativi alle singole materie sopra elencate sono inclusi, per l’istruzione, la
tutela delle categorie di soggetti abilitati all’insegnamento, l’equilibrio tra
assunzioni e scorrimenti di graduatoria, il mantenimento delle sole funzioni
consultive per gli organi collegiali della scuola, il riequilibrio del trattamento
economico del personale della scuola; per l’università, la riduzione dei
controlli preventivi di legittimità e dei vincoli al reclutamento,
l’incentivazione di finanziamenti privati, la semplificazione della valutazione
preventiva, la riduzione del numero di figure di ricercatori e assegnisti,
l’incentivazione di finanziamenti europei; per la ricerca, la riduzione dei
termini dei procedimenti di finanziamento, la corrispondenza tra stato
giuridico e funzioni svolte da ricercatori e tecnologi, la flessibilità nella
destinazione delle risorse finanziarie.
Nei dodici mesi
successivi all’emanazione dei decreti legislativi, il Governo adotta una o più
raccolte organiche delle norme regolamentari relative alle suddette materie.
Nei successivi commi sono indicati il procedimento di emanazione dei decreti
legislativi, la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative
e correttive dopo due anni dalla loro emanazione e la clausola di invarianza
finanziaria.
Relazione tecnica
Vista la
complessità della materia trattata, si provvederà alla verifica del rispetto
della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 della norma proposta
in sede di adozione dei decreti legislativi ai sensi dell’articolo 17 comma 2
secondo periodo della legge
196/2009.