Scuola: una delega in bianco al Ministro dell’istruzione ?


Segnaliamo ai lettori di RTS una prima bozza della delega. Si tratta di un intervento ampio, che sembra andare oltre semplici correttivi e ritocchi. Un documento di delega in bianco al Ministro, che però il MIUR con una nota di oggi 18 novembre 2013 smentisce perché è da ritenersi del tutto superato (  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs181113 )

 

Schema di disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 “Delega al Governo in materia di Istruzione, Università e Ricerca.”

Art. 1
(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)

1.   Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto ed alla codificazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, università e ricerca. I suddetti decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e i criteri direttivi:

1.   organizzazione delle disposizioni legislative vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

2.   coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche apportando modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

3.   individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni, con l’indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della previgente fonte normativa, oggetto del riassetto, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo previgente; in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da pubblicar e nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;

4.   adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

5.   indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

6.   aggiornamento delle procedure amministrative, prevedendo l’ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche ne i rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;

7.   indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, oltre agli estremi della previgente fonte normativa, oggetto del riassetto, anche della disposizione dell’Unione europea, della giurisprudenza europea attuata

8.   per quanto riguarda la materia dell’istruzione, semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle seguenti materie:

1.   riforma organica del reclutamento del personale docente, che garantisca la tutela delle diversa categorie di soggetti abilitati, mantenga l’equilibrio tra le assunzioni per concorso e gli scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio del merito, e consenta lo smaltimento del precariato, anche attraverso il ricorso al corso-concorso per l’accesso all’insegnamento presso le istituzioni scolastiche;

2.   organi collegiali della scuola, con mantenimento delle sole funzioni consultive e superamento di quelle in materia di stato giuridico del personale e di quelle rientranti nelle materia di competenza regionale;

3.   reti di scuole, con la definizione dei compiti, degli incentivi e delle forme d i coordinamento;

4.   procedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale della scuola, con il superamento delle disparità di trattamento e la precisa definizione dei rapporti tra le diverse fonti di disciplina pubblicistica e negoziale;

5.   contabilità delle istituzioni scolastiche;

6.   disciplina giuridica degli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento vigente in materia di istruzione e formazione;

7.   organizzazione delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e stato giuridico del relativo personale docente.
 
 
 
 




 
 
9.   per quanto riguarda la materia dell’università, semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle seguenti materie:

1.   disciplina della finanza, del bilancio e dei controlli, con la riduzione dei controlli preventivi di legittimità e dei vincoli al reclutamento, la piena responsabilità dei singoli atenei per la gestione delle risorse finanziarie, l’introduzione di incentivi e sanzioni basati sui risultati della gestione in luogo di vincoli sulle relative voci di spesa, l’incentivazione di finanziamenti privati anche con maggiore libertà di spesa, la semplificazione del finanziamento privato di posti di docente;

2.   disciplina della valutazione delle attività, prevedendo in particolare la semplificazione delle valutazioni di tipo preventivo e la funzione di coordinamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di raccolta e utilizzazione dei dati;

3.   organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall’articolo 33 della Costituzione, al fine dell’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità;

4.   contributi universitari, con la revisione del rapporto con il finanziamento pubblico e la definizione di limiti ai contributi e alla possibilità di aumento degli stessi, anche in rapporto alle condizioni economiche dello studente e della famiglia;

5.   abilitazione scientifica nazionale, con la revisione delle regole di funzionamento delle commissioni e dei criteri di valutazione e l’introduzione di meccanismi volti a contenere il numero dei partecipanti e degli abilitati;

6.   ricercatori e assegnisti di ricerca, con la riduzione del numero di figure e l’introduzione di maggiore flessibilità nella selezione;

7.   promozione della ricerca universitaria, anche attraverso incentivi per i docenti che ottengono finanziamenti europei e attraverso la portabilità dei finanziamenti per la ricerca.

10.    per quanto riguarda la materia della ricerca, semplificazione dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nelle seguenti materie:

1.   finanziamento della ricerca, con particolare riferimento alla verifica dei tempi procedimentali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti, nonché uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

2.   personale degli enti di ricerca, con particolare riferimento alla dirigenza e alle figure di ricercatore e tecnologo, per assicurare la corrispondenza tra lo stato giuridico e le funzioni svolte in materia di organizzazione e svolgimento della ricerca;

3.   adeguare la durata del Programma nazionale della ricerca alla programmazione europea in materia;

4.   gestione delle risorse finanziarie, in base a criteri di flessibilità nella destinazione nei limiti delle risorse assegnate e con l’introduzione di meccanismi di controllo successivo e valutazione dei risultati.

2.   Nei dodici mesi successivi all’emanazione di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo completa il processo di codificazione adottando, anche contestualmente ai decreti legislativi correttivi e integrativi di cui al comma 4, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari vigenti nelle rispettive materie, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina legislativa e semplificandole secondo i criteri di cui al comma 1, con il procedimento previsto dalle disposizioni vigenti per l’adozione delle norme regolamentari con la forma del decreto del Presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale.

3.   I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4.   Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5.   Dall’attuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa

L’articolo conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di istruzione, università e ricerca. I princìpi e i criteri direttivi della delega sono in parte quelli usuali per simili operazioni di riordino e contenuti principalmente nella legge n. 59 del 1997 (prima legge di semplificazione), in parte specifici ai tre settori indicati, definendo per ciascuno di essi alcuni oggetti di delega e i relativi criteri di riordino.

Tra i criteri generali si evidenziano, in particolare, l’organizzazione ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, il loro adeguamento alla giurisprudenza, l’indicazione esplicita delle norme abrogate e l’aggiornamento delle norme relative ai procedimenti amministrativi.

Tra le materie oggetto della delega, sono contemplate, in particolare, per il settore dell’istruzione, il reclutamento del personale docente, gli organi collegiali della scuola, le reti di scuole, i procedimenti amministrativi relativi allo status giuridico e al trattamento economico del personale scolastico, la contabilità delle istituzioni scolastiche, la disciplina giuridica di altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento vigente in materia di istruzione e formazione e l’organizzazione delle istituzioni dell’AFAM. Con riferimento, invece, al settore dell’università, la semplificazione dei procedimenti riguarda le seguenti materie: finanza, bilancio e controlli, valutazione, organizzazione delle università, contributi universitari, reclutamento dei docenti e ricerca universitaria. Per il settore della ricerca, le materie interessate dalla semplificazione sono: il finanziamento, il personale degli enti, la durata del Programma nazionale della ricerca e la gestione delle risorse finanziarie.

Tra i criteri relativi alle singole materie sopra elencate sono inclusi, per l’istruzione, la tutela delle categorie di soggetti abilitati all’insegnamento, l’equilibrio tra assunzioni e scorrimenti di graduatoria, il mantenimento delle sole funzioni consultive per gli organi collegiali della scuola, il riequilibrio del trattamento economico del personale della scuola; per l’università, la riduzione dei controlli preventivi di legittimità e dei vincoli al reclutamento, l’incentivazione di finanziamenti privati, la semplificazione della valutazione preventiva, la riduzione del numero di figure di ricercatori e assegnisti, l’incentivazione di finanziamenti europei; per la ricerca, la riduzione dei termini dei procedimenti di finanziamento, la corrispondenza tra stato giuridico e funzioni svolte da ricercatori e tecnologi, la flessibilità nella destinazione delle risorse finanziarie.

Nei dodici mesi successivi all’emanazione dei decreti legislativi, il Governo adotta una o più raccolte organiche delle norme regolamentari relative alle suddette materie. Nei successivi commi sono indicati il procedimento di emanazione dei decreti legislativi, la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dopo due anni dalla loro emanazione e la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

Vista la complessità della materia trattata, si provvederà alla verifica del rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 della norma proposta in sede di adozione dei decreti legislativi ai sensi dell’articolo 17 comma 2 secondo periodo della legge 196/2009.