Sicurezza strutturale: la chiusura delle scuole è cosa buona e giusta ?


La Corte di Cassazione, di recente si è pronunciata sostenendo che: ‘le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l’incolumità degli allievi e del personale devono essere chiuse. E, secondo la stessa, gli insegnanti responsabili della sicurezza dovrebbero ordinare la chiusura, in quanto «non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli». I prof sono tenuti a fare delle ricognizioni preventive dello stato di salute della struttura, ispezionando qualsiasi locale (“compresi solai e locali tecnici”)». La sentenza in questione si riferisce ai tristi fatti riguardanti il crollo della struttura scolastica del liceo Darwin di Rivoli (To). In quel caso, dice la sentenza, gli insegnanti responsabili della sicurezza, non avevano ispezionato il vano. A tal riguardo attualmente  la chiusura delle scuole, che determina sospensione di servizio pubblico, può essere disposta dai prefetti (rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci) i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità pubblica, sulla base del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Titolo IV, capo III). La scuola può essere chiusa anche per gravi eventi atmosferici come intense nevicate o alluvioni e per interventi di manutenzione straordinaria. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone il Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza dell’Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco e Ufficio Scolastico Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale decisione. Quando l'edificio viene chiuso, l'accesso ai locali non è consentito sia agli studenti che al personale scolastico (docenti e personale amministrativo). A tal proposito si ricorda l’art. 139.  comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112  che recita così: “ Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale ".
Per quanto sopra scritto una domanda nasce spontanea: cosa fare nel caso in cui mancasse il certificato di agibilità della struttura scolastica ?

 

Aldo Domenico Ficara