Per l’articolo 42/bis D.Lgs 151/01 il trasferimento sud – nord è andata e ritorno


Un Sito web scrive sul ricorso di una docente siciliana con titolarità della cattedra in una scuola elementare di Torino. Su questo caso di trasferimento sud - nord si è espresso il Tribunale di Torino. Il ricorso è stato accolto dal giudice che ha disposto l'assegnazione temporanea in una scuola della Sicilia. L'avvocato dell'insegnante, ha affermato che la sentenza è applicabile all'intero mondo scolastico, sia a favore degli insegnanti che degli impiegati amministrativi, tecnici ed ausiliari. L'assegnazione temporanea è disciplinata dall'articolo 42/bis del Decreto legislativo numero 151 del 2001  [“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”], nel disciplinare “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”, reca in sé un complesso di norme davvero importante per la tutela e il sostegno della famiglia. Una delle più rilevanti, anche alla luce della durata del beneficio che è in grado di assicurare, è certamente quella contenuta nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che:  “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.

 

Aldo Domenico Ficara