Un Sito web scrive sul
ricorso di una docente siciliana con titolarità della cattedra in una scuola
elementare di Torino. Su questo caso di trasferimento sud - nord si è espresso
il Tribunale di Torino. Il ricorso è stato accolto dal giudice che ha disposto
l'assegnazione temporanea in una scuola della Sicilia. L'avvocato dell'insegnante,
ha affermato che la sentenza è applicabile all'intero mondo scolastico, sia a
favore degli insegnanti che degli impiegati amministrativi, tecnici ed
ausiliari. L'assegnazione temporanea è disciplinata dall'articolo 42/bis del
Decreto legislativo numero 151 del 2001 [“Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”], nel disciplinare
“i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in
affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”,
reca in sé un complesso di norme davvero importante per la tutela e il sostegno
della famiglia. Una delle più rilevanti, anche alla luce della durata del
beneficio che è in grado di assicurare, è certamente quella contenuta nell’art.
42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a
tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre
anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e
per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di
un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale
dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati
all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente
lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
Aldo Domenico Ficara