Iniziamo con una premessa: è vietato agli insegnanti lasciare
incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore
dell’insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria). Il
docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per
futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi
dai propri studenti dovrà incaricare un collaboratore scolastico o un collega
affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l’assenza al tempo
strettamente necessario.
A tal proposito i compiti dei Collaboratori Scolastici
sono molto chiari. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di
effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal “ Profilo
professionale ” (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, infatti, è
responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa
vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Aldo Domenico Ficara
PS ( del 21 maggio 2017 ): si consiglia al docente, prima di uscire dall'aula, di annotare nel registro elettronico la richiesta di vigilanza fatta al collaboratore scolastico
Aggiornamento 26 novembre 2017: si apprende in questi ultimi giorni di novembre di una circolare scritta da un Ds che invita i docenti a segnalare la propria uscita dalle aule ( anche per andare in bagno ) tramite chiamata con il cellulare.
PS ( del 21 maggio 2017 ): si consiglia al docente, prima di uscire dall'aula, di annotare nel registro elettronico la richiesta di vigilanza fatta al collaboratore scolastico
Aggiornamento 26 novembre 2017: si apprende in questi ultimi giorni di novembre di una circolare scritta da un Ds che invita i docenti a segnalare la propria uscita dalle aule ( anche per andare in bagno ) tramite chiamata con il cellulare.