Ds di una scuola di Caltanissetta denunciata dall'Unicobas


Una dirigente scolastica di una scuola in provincia di Caltanissetta è stata denunciata dall'Unicobas per aver rimproverato una insegnante che non aveva comunicato l’adesione allo sciopero prima dell’inizio delle lezioni. In riferimento alla corretta applicazione della norma in materia di comunicazioni e dichiarazioni di sciopero (art. 2 comma 3 dell’Allegato al CCNL 99), così come suggerita anche da una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice del Lavoro, si tiene a chiarire che: 
·        Il Dirigente scolastico, avuta notizia di uno sciopero,  ne dà comunicazione ai dipendenti entro i 10 giorni successivi alla data di  proclamazione (5 se lo sciopero è proclamato per più comparti). 
·        In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero.   Pertanto il docente “può” (e non “deve”) dichiarare la sua adesione. Propriamente, secondo la norma di cui all’art. 2 comma 3 dell’Allegato al CCNL ’99, non si chiede comunque la dichiarazione di non adesione. 
Il docente ha l’obbligo di firmare per presa visione la comunicazione del dirigente diffusa nella forma della circolare, mentre non c’è alcun obbligo  di dichiarare la partecipazione o non partecipazione allo sciopero.  Il docente che non comunica entro i termini di volere aderire allo sciopero è libero fino all’ultimo di aderire o non aderire senza altro onere di comunicazione.  Il docente che non dichiara la sua adesione non deve in alcun modo essere ulteriormente molestato dal Dirigente con “richieste” o “sollecitazioni” successive, magari telefoniche, e ancor meno con convocazioni personali oltre l’orario di lezione, costituendo queste intromissione illegittima nel  libero esercizio del diritto di sciopero del dipendente, sanzionabile come comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/70.

 

Aldo Domenico Ficara