I giorni di permessi retribuiti ex art.15 comma 2 del CCNL sono 3 + 6



La giurisprudenza giuslavoristica, preme chiarire il significato della dicitura “motivi personali e familiari”, estratta direttamente dall’art.15, comma 2 del CCNL vigente ( 3 giorni di permesso ad anno scolastico ). L’interpretazione viene infatti fornita da una remota sentenza della Corte dei Conti, risalente al 1984, in cui si affermava che i motivi personali o familiari “ possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro” (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415). Peraltro i principi espressi trovano perfetta sinergia con alcune recenti sentenze sulla tematica in oggetto, emesse da alcuni Tribunali di Italia che hanno fatto il giro del web con l’intento di darne conoscenza ai neofiti, onde indirizzare i comportamenti dei richiedenti i permessi o di puntare il dito su certe condotte dirigenziali che tendono, al contrario, a dare una interpretazione soggettiva ed univoca dell’art.15 in parola, caricandola di sfumature discrezionali. Ai tre giorni di permessi retribuiti ex art.15 comma 2 del CCNL si possono aggiungere “per gli stessi motivi e con le stesse modalità (…) sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma” . Infatti anche questi giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari non sono soggetti ad alcuna autorizzazione; si precisa che in questo caso, non vale quanto affermato nel comma 9 dell’art.13 ossia il fatto che “la fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art.15, comma 2”.