Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale



Nella scuola una forma particolare di trasferimento d’ufficio è rappresentata da quella per incompatibilità ambientale disciplinata dall’art. 468 del T.U. 297/1994.  Si deve ritenere la sussistenza dell’incompatibilità ambientale, tutte le volte in cui la permanenza nella scuola o nella sede del personale docente educativo o direttivo possa arrecare danno  al prestigio dell’istituzione scolastica in applicazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione
Molto indicativa in proposito è  la Sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 09 dicembre 1997, n. 1845 che recita: “L'esercizio del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale degli insegnanti, previsto dall'art. 70 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, s'inquadra nel più generale potere organizzatorio che all'amministrazione scolastica è attribuito per garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e si concreta in un atto che, basandosi su una valutazione eminentemente discrezionale, deve essere congruamente motivato al fine di rendere possibile il sindacato del giudice amministrativo a tutela degli interessi legittimi dei docenti; pertanto, il provvedimento in questione deve indicare, con sufficiente chiarezza, a seguito degli accertamenti svolti, le ragioni di incompatibilità oggettiva che costituiscono ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede, tanto più che l'art. 70 cit., non indica i singoli casi che possono determinare l'esigenza del trasferimento, rimettendone l'individuazione al prudente e perciò puntuale e rigoroso accertamento ad opera dell'autorità preposta alla tutela del buon andamento del servizio e delle relative esigenze " (Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 1997, n. 1845). 

Aldo Domenico Ficara