Assemblea degli studenti d’Istituto: vigilare o non vigilare, questo è il problema



L’assemblea degli studenti d’Istituto ( una mattina di lezione al mese, fatta salva la disponibilità degli spazi), che può essere articolata per bienni o trienni o per indirizzo, è richiesta con anticipo di 6 giorni ed è regolata dall’art.44 dei decreti delegati. Assemblee straordinarie possono essere concesse, in casi eccezionali, fuori dai limiti previsti di preavviso, dal Dirigente Scolastico o da chi ne  fa le veci. La partecipazione di esperti di problemi culturali, sociali e scientifici è autorizzata, di volta in volta, dal Consiglio d’Istituto. In caso di termine dell’assemblea prima di mezzogiorno, gli studenti sono tenuti a riprendere le lezioni. L’assemblea non può essere tenuta nel mese conclusivo  delle lezioni e nemmeno in quello iniziale. Durante l’assemblea è vietato agli alunni lasciare il locale in cui essa si sta svolgendo. Le decisioni delle assemblee degli studenti devono essere trasmesse al Capo  d’Istituto,  e rese pubbliche mediante affissione all’albo degli studenti.  Per quanto riguarda  la vigilanza tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti , alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nel’art. 2048 del CC e nel CCNL . Premesso che la normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni legali e contrattuali di seguito indicate:
·        CCNL; Art. 2048 CC c.2; D.lgs 297/’94 artt.12,13 e 14- Sentenza Cassazione n.6937/’93;
·        D.P.R.249/’98 ;T.U.81/’08 ; L.n.23/’96 e D.M. 10/03/’96 e successive integrazioni.
In sintesi l’obbligo di vigilanza , ( Nota n. 2168/A31 del 04.04.2007- USR/ V. ) “è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all’interno dei locali scolastici. Di parere contrario è Lucio Ficara, dirigente sindacale Flc- Cgil, che in un suo articolo su La Tecnica della Scuola afferma la mancanza di obbligo da parte dei docenti nella vigilanza di un'assemblea degli studenti d’Istituto.

Aldo Domenico Ficara