L’assemblea degli studenti d’Istituto (
una mattina di lezione al mese, fatta salva la disponibilità degli spazi), che
può essere articolata per bienni o trienni o per indirizzo, è richiesta con
anticipo di 6 giorni ed è regolata dall’art.44 dei decreti delegati. Assemblee
straordinarie possono essere concesse, in casi eccezionali, fuori dai limiti
previsti di preavviso, dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci. La partecipazione di esperti di
problemi culturali, sociali e scientifici è autorizzata, di volta in volta, dal
Consiglio d’Istituto. In caso di termine dell’assemblea prima di mezzogiorno,
gli studenti sono tenuti a riprendere le lezioni. L’assemblea non può essere
tenuta nel mese conclusivo delle lezioni
e nemmeno in quello iniziale. Durante l’assemblea è vietato agli alunni
lasciare il locale in cui essa si sta svolgendo.
Le decisioni delle assemblee
degli studenti devono essere trasmesse al Capo
d’Istituto, e rese pubbliche
mediante affissione all’albo degli studenti. Per quanto riguarda la vigilanza tenuto conto che le assemblee
degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività
scolastiche a tutti gli effetti , alla luce della normativa vigente in materia,
si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra
nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in
quanto trova suo fondamento nel’art. 2048 del CC e nel CCNL .
Premesso che la
normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni
legali e contrattuali di seguito indicate:
·
CCNL;
Art. 2048 CC c.2; D.lgs 297/’94 artt.12,13 e 14- Sentenza Cassazione
n.6937/’93;
·
D.P.R.249/’98
;T.U.81/’08 ; L.n.23/’96 e D.M. 10/03/’96 e successive integrazioni.
In sintesi l’obbligo di vigilanza , (
Nota n. 2168/A31 del 04.04.2007- USR/ V. ) “è strettamente connesso alla
funzione Docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo periodo dello
svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli
allievi si trovano all’interno dei locali scolastici. Di parere contrario è Lucio Ficara, dirigente sindacale Flc- Cgil, che in un suo articolo su La Tecnica della Scuola afferma la mancanza di obbligo da parte dei docenti nella vigilanza di un'assemblea degli studenti d’Istituto.
Aldo Domenico Ficara