L’insegnante in malattia deve rimanere presso la propria abitazione ?


Una recente sentenza della Cassazione ricorda che il lavoratore ( anche gli operatori della scuola ), in caso di malattia, negli orari di reperibilità, deve rimanere presso la propria abitazione o nell’indirizzo comunicato all’azienda attraverso il certificato medico, salvo le previste esenzioni per malattia grave. La reperibilità è necessaria per la visita del medico fiscale inviato dall’Inps. Gli orari sono:
·        per i lavoratori del settore privato: dalle 10 alle 12.00 e dalle 17 alle 19, 7 giorni su 7 (inclusi domeniche e festivi)
·        per i dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, 7 giorni su 7 (inclusi domeniche e festivi).
Esistono precise disposizioni che regolano l’assenza ingiustificata del dipendente nel pubblico impiego e nel settore privato, durante le fasce orarie controllo medico fiscale. Tale assenza da domicilio comporta sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione e del datore di lavoro  In generale sono da ritenersi assenze ingiustificate alla visita di controllo i seguenti casi:
·        mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono.
·        non aver sentito il campanello durante il riposo o per altri motivi.
·        malfunzionamento del citofono o del campanello.
·        mancata o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità.
·        espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi.


Aldo Domenico Ficara