Per gli esami conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore manca una fonte giuridica di rango primario che
disciplini gli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove: né la L. 425/1997 né il Regolamento
attuativo contenuto nel DPR 323/1998 prevedono nulla sulla possibilità o meno di
introdurre cellulari o altri dispositivi tecnologici in grado di consentire al
candidato di mettersi in contatto con l’esterno o comunque di copiare la prova
d’esame. A tal proposito la VI sezione del Consiglio di Stato, a distanza di
pochi mesi, ha emesso due sentenze che sanciscono criteri di comportamento
molto diversi tra loro:
1.
Con
sentenza n. 391 del 27.01.2012 la VI sezione
ha ritenuto legittima l’esclusione di un candidato il cui telefono cellulare
aveva squillato durante la prova d’esame in conseguenza dell’attivazione della
sveglia, senza che sia stato ritenuto necessario dimostrarne l’utilizzo al fine
di mettersi in contatto con l’esterno.
2.
Con
sentenza n. 4834 del 12.09.2012 sempre
la VI sezione ha ritenuto ingiustificato
il comportamento della commissione d’esame che aveva escluso una candidata
sorpresa a copiare da un telefono cellulare palmare, in quanto la sanzione
espulsiva avrebbe prescisso dal contesto valutativo dell’intera personalità e
del percorso scolastico dello studente.
Aldo Domenico Ficara