Dopo la visita fiscale, non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli ?


La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l’assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi, che il docente ha l’obbligo di documentare. La Corte di Cassazione ,con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti. Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è passibile di sanzioni, quando l’assenza da casa è dovuta a causa di forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale, non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non è stata menzionata ancora una volta nelle norme del CCNL sottoscritto il 29.11.2007