La sanzione della perdita del
trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l’assenza al domicilio
risulti dovuta a giustificati motivi, che il docente ha l’obbligo di
documentare. La Corte di Cassazione ,con sentenza in data 4.3.1996, ha
affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell’assenza al
domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi dal proprio
medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti.
Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il
docente assente per malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste
non è passibile di sanzioni, quando l’assenza da casa è dovuta a causa di forza
maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario
coincidente con le fasce di reperibilità.
Dopo la visita fiscale, non esiste
più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché esso risulterebbe
limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non
compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n.
1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non è stata menzionata ancora una
volta nelle norme del CCNL sottoscritto il 29.11.2007