Il docente può non accettare l’esito della visita fiscale ?


Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio, redigendo il relativo referto in triplice copia. Qualora il docente non accetti l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale. Il medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il docente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, l’amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall’impiego.