La durata massima dell’assenza per
malattia è stabilita in 18 mesi ( pari a 548 gg.), sia se fruita in un unico
periodo senza soluzione di continuità sia se frazionata in più periodi; in questo
ultimo caso, si sommano tutti i periodi di assenza per malattia fruiti nel
triennio precedente l’ultimo evento morboso, che pertanto rappresenta un arco
temporale mobile che va verificato di volta in volta. Ad esempio: se il docente
si assenta per malattia nel periodo che va dal 10 aprile 2008 al 15 agosto
2008, l’arco del triennio di riferimento abbraccerà il periodo dal 16 agosto
2005 al 15 agosto 2008. Nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si
sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi)
sia agli effetti della retribuzione.
I periodi di assenza per malattia entro i
18 mesi non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti. Essi sono computati per intero ai fini della progressione di carriera,
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi ai
fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse. Non
sono invece validi ai fini del compimento del prescritto periodo di prova o
dell’anno di formazione per i neo immessi in ruolo. Allo scadere dei 18 mesi,
qualora sussistano particolari motivi di gravità, il docente può chiedere a
domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza alcuna retribuzione, ai soli fini
della conservazione del posto. Tali periodi di assenza, privi di contribuzione,
se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D. Lgs. n. 564 del 16.9.1996,
possono, a domanda, essere riscattati dagli interessati ai fini pensionistici.