L’art. 55 septies del D. Lgs. n.
165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede
l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal
primo giorno solo nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate
immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di
malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica
o altra festività).
La definizione di “giornata non lavorativa”, in base all’ orientamento espresso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, deve fare riferimento all’articolazione
del turno cui l’operatore scolastico è assegnato.
Per tutti gli altri casi le visite fiscali
sono affidate alla discrezionalità del Dirigente scolastico.