L’insegnante può essere licenziato per incapacità professionale


In Italia  si contano sulle dita di una mano i casi in cui un insegnante ha visto cessare il proprio rapporto di lavoro per incapacità professionale. In queste situazioni, è il dirigente scolastico che ha il compito di avviare la procedura, segnalando i fatti all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza territoriale e richiedendo l’intervento di un ispettore che verifichi la fondatezza di quanto segnalato. Se tale riscontro, che può durare alcuni mesi, ha esito positivo, il preside ha via libera nel sancire il licenziamento dell’insegnante.  In altre parole i passi che deve compiere il preside per sciogliere il contratto di lavoro di un insegnante dal posto fisso sono:
1.     Il dirigente deve prima di tutto avviare la pratica per mettere bene a fuoco il problema,
2.     Il dirigente deve chiedere all’Ufficio scolastico regionale l’invio di un ispettore per verificare se quello che contesta al docente corrisponde a verità. Se al termine della verifica anche l’ispettore dice sì, alla fine del percorso il preside può licenziare.

Al docente spetterà avviare eventualmente il ricorso, ma è lo stesso contratto nazionale di lavoro a prevedere il licenziamento, con tutte le garanzie di tutela del caso. Ai presidi  quindi spetta l’ultima parola:  “Un preside può sospendere un professore dal servizio per incapacità. Oppure per inidoneità all’insegnamento “


Aldo Domenico Ficara