Quando litigi e offese tra docenti finiscono in Cassazione


A volte all'interno delle nostre scuole scoppiano incomprensioni tra colleghi che sfociano in veri e propri litigi, che possono avere anche strascichi giudiziari. Vediamo a tal proposito 2 esempi molto indicativi. Iniziamo con una Sentenza n.25611 del 27/06/2011, della Corte di Cassazione Sez. Quinta Penale, riguardante una docente, vittima di offese da parte di un collega. Nella suddetta occasione la docente offesa era stata apostrofata come “prevaricatrice”, “maleducata” e “priva di dignità”; espressioni che la suprema corte ha ritenuto lesive del “prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa”. I fatti contestati all’imputato si erano svolti in una scuola, in cui tanto il predetto che la parte offesa prestavano servizio come insegnanti, e secondo l’ipotesi di accusa si erano verificati in due diverse circostanze, e cioè una prima volta durante il collegio dei docenti del 1 ottobre 2007 e poi il 31 ottobre successivo, nell’ambito di un vivace diverbio, di cui altro collega era stato testimone e s’era interposto tra i due onde evitare che la discussione sfociasse in atti di violenza fisica; peraltro all’ultima fase del litigio aveva assistito la stessa preside.  Il GUP ha ritenuto che le espressioni “prevaricatrice”, “maleducata”, “priva di dignità”, non avessero rilevanza penale non costituendo ingiuria, mentre per l’altro epiteto ingiurioso (”necrofila fallica”) non risultava proposta querela. Per finire con un’altra sentenza dalla Cass. Pen. Sez.V del 27/10/2005, n.39454,  secondo la quale il motivo dei ricorso era legato ad una frase (“siete venuti a rompere le scatole”) pronunciata da una professoressa nei confronti di un’altra. In questo caso la parte offesa ricorreva presso la Cassazione per i seguenti motivi:
·        per erronea applicazione dell’art.594 c.p., poiché la suddetta frase, per il suo significato manifestamente dispregiativo, avrebbe un indubbio contenuto lesivo del decoro;
·        mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità offensiva dell’espressione proferita al cospetto di un’altra collega
In conclusione a scuola, come fuori da essa, è consigliabile un comportamento corretto tra pari, senza insulti e prevaricazioni.




Aldo Domenico Ficara