Visita fiscale ambulatoriale


 Qualche volta accade che l’insegnante, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il docente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata. ( Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993). A tal riguardo si ricorda che  la Corte di cassazione con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che deve considerarsi giustificata l’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.
Aldo Domenico Ficara