Un Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero della Salute,
entrato in vigore il 22 gennaio 2016 integra quanto già disposto dal D.M. del
15 luglio 1986, recante la Disciplina delle visite mediche di controllo dei
lavoratori da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e prevede
alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispetto delle fasce di
reperibilità.
Nello specifico sono esclusi dal predetto obbligo i lavoratori
subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a)
patologie
gravi che richiedono terapie salvavita;
b)
stati
patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie devono risultare da idonea
documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la
natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per
beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l’invalidità di deve aver determinato una riduzione della
capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
Aldo Domenico Ficara