La Corte Costituzionale dichiara illegittime 2 norme de La Buona Scuola


La Corte Costituzionale ha «bocciato» il punto della riforma inerente all’edilizia scolastica innovativa (articolo 1, comma 153) poiché «non prevede che il decreto del ministero dell’Istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato, sentita la Conferenza unificata». L’altro punto bocciato riguarda la previsione (articolo 1, comma 181, lettera e) della delega al governo anche sui servizi della scuola dell’infanzia: «L’individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia va ricondotta alla competenza del legislatore regionale», precisano i giudici della Consulta. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato non fondate le numerose questioni sollevate su altri punti della legge, quali i poteri del dirigente scolastico, l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale – la cui definizione, prevede la legge, spetta al Miur – le linee guida per favorire le misure di promozione degli istituti tecnici, e i ruoli del personale docente «articolati in ambiti territoriali», la cui ampiezza viene definita dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del ministero.