La culpa in organizzando nelle scuole




Il Dirigente scolastico è considerato responsabile, ex art. 2043 nel caso in cui non abbia programmato tramite apposite circolari tutte le misure organizzative utili a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. In questo caso parliamo di  “culpa in organizzando”. La “culpa in organizzando” deve essere dimostrata dal danneggiato. Infatti, per questo tipo di colpa non opera la presunzione, quindi spetta al soggetto che promuove l’azione risarcitoria fornire la prova:
1)    del danno subito
2)    del nesso di causalità tra condotta tenuta dal Dirigente scolastico ed evento lesivo
3)    della colpa del danneggiante, e cioè del mancante o insufficiente grado delle misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.