Numeri e date sul pensionamento coatto a scuola


Il pensionamento coatto può avvenire per 2 motivi, il primo è quello dell'età anagrafica, mentre il secondo coincide con l'anzianità contributiva. In virtù di questi due motivi il pensionamento d'ufficio per raggiunti limiti di età si materializza con decorrenza 1/9/2017  quando entro il 31/8/2017  si compiono i 65 anni, e contemporaneamente ci si ritrova in possesso al 31/12/2011 dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero, ovvero  quota 96; 40 anni di contributi; pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992. Un’ altra possibilità che fa scattare le procedure di pensionamento coatto è rappresentata dal fatto di avere entro il 31/8/2017 un’età superiore a 66 anni e 7 mesi. Una sola riflessione: il docente che supera l’età di 66 anni e 7 mesi dovrebbe mettersi da parte indipendentemente dalla procedura coatta del pensionamento, per dare spazio ai numerosi giovani insegnanti che scalpitano al pensiero di un posto nei ruoli dell’amministrazione.
 
 
Aldo Domenico Ficara