Ricorrenti del Concorso per dirigente scolastico del 2011 chiedono incontro urgente al Miur


Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato del Comitato nazionale ricorrenti concorso dirigenti scolastici 2011. Di seguito il testo inviatoci:

Alla sig.ra Ministro della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca
ROMA
Al sig. Sottosegretario di Stato dell'Istruzione
ROMA

Oggetto: Ricorrenti del Concorso per dirigente scolastico del 2011 - Richiesta di incontro urgente al fine di trovare una soluzione al contenzioso in corso relativo al Concorso per dirigenti scolastici del 2011 – Estensione delle disposizioni di cui al comma 88, lett. b), dell’art. 1 della L. 107/2015
Le incomprensibili resistenze a porre rimedio alle ingiuste discriminatorie previsioni recate dalla norma richiamata in oggetto, resesi manifeste in occasione della discussione del disegno di legge di Stabilità avvenuta negli scorsi giorni alla Camera dei Deputati, costringe questo Comitato ad intervenire con la richiesta di un incontro urgente con le Ecc.me SS. LL. in indirizzo. Nel corso dell’esame della legge di stabilità, infatti, sono stati respinti dalle Commissioni parlamentari di merito tutti gli emendamenti che si ponevano il fine di correggere, finalmente, quelle ingiuste previsioni riconosciute tali anche dai tanti parlamentari proponenti.
Gli aderenti a questo Comitato Nazionale, la cui costituzione si è resa necessaria proprio ai fini della migliore tutela degli interessi dei medesimi, richiedono infatti di avere riconosciuto il medesimo titolo all’accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 88, lett. b), dell’art. 1 della L. 107/2015, alle medesime condizioni, di quello riconosciuto ai ricorrenti dei precedenti concorsi per dirigente scolastico tenutisi nel 2004 e nel 2006. La norma suddetta, come ben noto alle Ecc.me SS. LL., ha infatti escluso dalle predette procedure soltanto i ricorrenti dell’analogo concorso tenutosi nel 2011, nonostante il fatto che gli stessi si trovassero nelle identiche condizioni di fatto e di diritto dei predetti (contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della L. 107/2015).
La problematica appare quanto mai speciosa ove si rifletta che, proprio da esponenti del Governo, il medesimo, è bene rilevarlo, che ha voluto introdurre, forse in accoglimento di specifiche richieste provenienti dai gruppi destinatari delle norme, segnatamente i ricorrenti di concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, quelle singolari e sino ad allora sconosciute all'Ordinamento procedure di accesso al ruolo di dirigente scolastico, siano venute le azioni di contrasto che non hanno consentito l'introduzione nel ddl di quegli opportuni accorgimenti correttivi proposti con i vari emendamenti presentati. E ciò nonostante sembrasse giungessero, nelle ore che hanno preceduto l'esame degli emendamenti medesimi, segnali positivi in quel senso, seppur con la considerazione di ulteriori istanze ancora provenienti dalle residuali esclusioni riferibili alle tornate concorsuali del 2004 e del 2006 (partecipanti al corso di formazione intensivo del 2015 per almeno 80 ore).
Alla luce di ciò, senza nulla volere obiettare sulla legittimità delle istanze di queste ultime categorie, appare ancora più incomprensibile l'azione di contrasto posta in essere nei confronti delle istanze dei ricorrenti rappresentati da questo Comitato, proprio nel mentre si apriva alla considerazione di nuove ed ulteriori possibilità in favore di categorie già risultate destinatarie delle norme di accesso alle procedure concorsuali richiamate. Si nega infatti ai ricorrenti del concorso del 2011 anche la semplice estensione delle medesime disposizioni che hanno avuto effetto nei confronti dei ricorrenti del 2004 e del 2006, nemmeno nella forma contenente lo sbarramento del superamento della prova preselettiva, mentre si ipotizza, e ciò appare paradossale, di offrire altre opportunità a categorie già destinatarie delle norme di che trattasi.
L’accorgimento dell’adozione dello sbarramento del superamento della prova preselettiva, peraltro condiviso, dimostra, tra l’altro, il grado di difficoltà presentato dal concorso del 2011 rispetto ai precedenti del 2004 e del 2006 che non ne prevedevano l’espletamento.
Tutto ciò conclama e rende ancor più palese, a parere di questo Comitato, la iniquità delle statuizioni originariamente recate alla lettera b) del comma 88 dell’art. 1 della L. 107/2015, dei cui effetti si torna a chiedere l'estensione a coloro che, avendo partecipato al concorso del 2011 ed avendo, per di più, superato la prova preselettiva, si trovavano, a quella data, nelle medesime condizioni di pendenza di contenzioso dei ricorrenti dei concorsi del 2004 e del 2006.
Il Comitato ha, ovviamente, anche preso conoscenza dei contenuti delle risposte del Ministro ad interrogazioni varie sul tema, segnatamente e per completezza, la risposta all'interrogazione del sen. Lai ed altri, nell'ambito delle quali, risulta ancor più evidente la portata discriminatoria delle previsioni normative di che trattasi ove si consideri, come affermato dal TAR Lazio (TAR LAZIO n. 07999/2016) e come ricordato da codesto Ecc.mo Ministro, anche la natura, così definita dalla giurisprudenza costituzionale, di legge-provvedimento delle norme come quelle in questione (art. 1, co. 88-91, della l. n. 107/2015), che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati», ovvero che «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari», di «contenuto particolare e concreto», «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa della «disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa». Un provvedimento di natura analoga è, pertanto, ciò che si chiede, afferente esclusivamente, per quanto precede, alla sfera di volitività del Governo e del Parlamento, al fine di ripristinare condizioni di equità, giustizia, condizioni di pari partecipazione e non discriminazione.
Non ci si vuole soffermare, in questa sede, sull’operato di alcune Commissioni del concorso del 2011 (che, peraltro, in alcuni ambiti, hanno innescato procedimenti di rilievo penale in via di accertamento), che non hanno ritenuto di dovere includere in graduatoria idonei, impedendo così persino l’eventuale scorrimento di graduatoria (le Commissioni hanno scelto, cioè, di non dovere fare "prigionieri", i cui titoli avrebbero forse potuto scardinare graduatorie precostituite) innescando processi di mobilità interregionale con le conseguenze del caso.
Con la presente, pertanto, questo Comitato chiede un incontro urgente con le Ecc.me SS. LL. al fine di potere rappresentare, con ogni necessaria argomentazione, la richiesta, rivolta al medesimo Governo che ha voluto le norme in questione e che hanno prodotto la palese disparità di trattamento tra eguali di cui si è detto, di introduzione nella normativa in fase di discussione della Legge di stabilità, o nel prossimo ddl del cosiddetto "Milleproroghe" degli opportuni accorgimenti correttivi alle norme sopra richiamate protese a garantire quella equità di trattamento e quelle condizioni di pari partecipazione e non discriminazione che sino ad oggi sono state incomprensibilmente negate.
Giova infine rilevare come la richiesta di che trattasi sia connotata da una altissima sostenibilità economica considerato che i maggiori costi derivanti dalla eventuale immissione nel ruolo di dirigente scolastico di docenti già in servizio, verrebbero corrispondentemente pressoché compensate dal risparmio delle indennità di reggenza in atto corrisposte ai dirigenti scolastici incaricati delle medesime che, come noto, tanti disagi organizzativi e funzionali determinano.
Quanto sopra anche al fine di dimostrare, erga omnes, che la "Buona Scuola" è veramente "buona" per tutti.

Roma, 8 dicembre 2016

Il COMITATO NAZIONALE RICORRENTI CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2011