Riceviamo e volentieri pubblichiamo un
comunicato del Comitato nazionale ricorrenti concorso dirigenti scolastici 2011.
Di seguito il testo inviatoci:
Alla sig.ra Ministro della Pubblica
Istruzione, Università e Ricerca
ROMA
Al sig. Sottosegretario di Stato
dell'Istruzione
ROMA
Oggetto: Ricorrenti del Concorso per
dirigente scolastico del 2011 - Richiesta di incontro urgente al fine di
trovare una soluzione al contenzioso in corso relativo al Concorso per
dirigenti scolastici del 2011 – Estensione delle disposizioni di cui al comma
88, lett. b), dell’art. 1 della L. 107/2015
Le incomprensibili resistenze a porre
rimedio alle ingiuste discriminatorie previsioni recate dalla norma richiamata
in oggetto, resesi manifeste in occasione della discussione del disegno di
legge di Stabilità avvenuta negli scorsi giorni alla Camera dei Deputati,
costringe questo Comitato ad intervenire con la richiesta di un incontro
urgente con le Ecc.me SS. LL. in indirizzo. Nel corso dell’esame della legge di
stabilità, infatti, sono stati respinti dalle Commissioni parlamentari di
merito tutti gli emendamenti che si ponevano il fine di correggere, finalmente,
quelle ingiuste previsioni riconosciute tali anche dai tanti parlamentari
proponenti.
Gli aderenti a questo Comitato
Nazionale, la cui costituzione si è resa necessaria proprio ai fini della
migliore tutela degli interessi dei medesimi, richiedono infatti di avere
riconosciuto il medesimo titolo all’accesso alle procedure concorsuali di cui
al comma 88, lett. b), dell’art. 1 della L. 107/2015, alle medesime condizioni,
di quello riconosciuto ai ricorrenti dei precedenti concorsi per dirigente
scolastico tenutisi nel 2004 e nel 2006. La norma suddetta, come ben noto alle
Ecc.me SS. LL., ha infatti escluso dalle predette procedure soltanto i
ricorrenti dell’analogo concorso tenutosi nel 2011, nonostante il fatto che gli
stessi si trovassero nelle identiche condizioni di fatto e di diritto dei
predetti (contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della L.
107/2015).
La problematica appare quanto mai
speciosa ove si rifletta che, proprio da esponenti del Governo, il medesimo, è
bene rilevarlo, che ha voluto introdurre, forse in accoglimento di specifiche
richieste provenienti dai gruppi destinatari delle norme, segnatamente i
ricorrenti di concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, quelle singolari e sino ad
allora sconosciute all'Ordinamento procedure di accesso al ruolo di dirigente
scolastico, siano venute le azioni di contrasto che non hanno consentito
l'introduzione nel ddl di quegli opportuni accorgimenti correttivi proposti con
i vari emendamenti presentati. E ciò nonostante sembrasse giungessero, nelle
ore che hanno preceduto l'esame degli emendamenti medesimi, segnali positivi in
quel senso, seppur con la considerazione di ulteriori istanze ancora
provenienti dalle residuali esclusioni riferibili alle tornate concorsuali del
2004 e del 2006 (partecipanti al corso di formazione intensivo del 2015 per
almeno 80 ore).
Alla luce di ciò, senza nulla volere
obiettare sulla legittimità delle istanze di queste ultime categorie, appare
ancora più incomprensibile l'azione di contrasto posta in essere nei confronti
delle istanze dei ricorrenti rappresentati da questo Comitato, proprio nel
mentre si apriva alla considerazione di nuove ed ulteriori possibilità in
favore di categorie già risultate destinatarie delle norme di accesso alle
procedure concorsuali richiamate. Si nega infatti ai ricorrenti del concorso
del 2011 anche la semplice estensione delle medesime disposizioni che hanno
avuto effetto nei confronti dei ricorrenti del 2004 e del 2006, nemmeno nella
forma contenente lo sbarramento del superamento della prova preselettiva,
mentre si ipotizza, e ciò appare paradossale, di offrire altre opportunità a
categorie già destinatarie delle norme di che trattasi.
L’accorgimento dell’adozione dello
sbarramento del superamento della prova preselettiva, peraltro condiviso,
dimostra, tra l’altro, il grado di difficoltà presentato dal concorso del 2011
rispetto ai precedenti del 2004 e del 2006 che non ne prevedevano l’espletamento.
Tutto ciò conclama e rende ancor più
palese, a parere di questo Comitato, la iniquità delle statuizioni
originariamente recate alla lettera b) del comma 88 dell’art. 1 della L.
107/2015, dei cui effetti si torna a chiedere l'estensione a coloro che, avendo
partecipato al concorso del 2011 ed avendo, per di più, superato la prova
preselettiva, si trovavano, a quella data, nelle medesime condizioni di
pendenza di contenzioso dei ricorrenti dei concorsi del 2004 e del 2006.
Il Comitato ha, ovviamente, anche preso
conoscenza dei contenuti delle risposte del Ministro ad interrogazioni varie
sul tema, segnatamente e per completezza, la risposta all'interrogazione del
sen. Lai ed altri, nell'ambito delle quali, risulta ancor più evidente la
portata discriminatoria delle previsioni normative di che trattasi ove si
consideri, come affermato dal TAR Lazio (TAR LAZIO n. 07999/2016) e come
ricordato da codesto Ecc.mo Ministro, anche la natura, così definita dalla
giurisprudenza costituzionale, di legge-provvedimento delle norme come quelle
in questione (art. 1, co. 88-91, della l. n. 107/2015), che «contengono
disposizioni dirette a destinatari determinati», ovvero che «incidono su un
numero determinato e limitato di destinatari», di «contenuto particolare e
concreto», «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» e che comportano
l’attrazione alla sfera legislativa della «disciplina di oggetti o materie
normalmente affidati all’autorità amministrativa». Un provvedimento di natura
analoga è, pertanto, ciò che si chiede, afferente esclusivamente, per quanto
precede, alla sfera di volitività del Governo e del Parlamento, al fine di
ripristinare condizioni di equità, giustizia, condizioni di pari partecipazione
e non discriminazione.
Non ci si vuole soffermare, in questa
sede, sull’operato di alcune Commissioni del concorso del 2011 (che, peraltro,
in alcuni ambiti, hanno innescato procedimenti di rilievo penale in via di
accertamento), che non hanno ritenuto di dovere includere in graduatoria
idonei, impedendo così persino l’eventuale scorrimento di graduatoria (le
Commissioni hanno scelto, cioè, di non dovere fare "prigionieri", i
cui titoli avrebbero forse potuto scardinare graduatorie precostituite)
innescando processi di mobilità interregionale con le conseguenze del caso.
Con la presente, pertanto, questo
Comitato chiede un incontro urgente con le Ecc.me SS. LL. al fine di potere
rappresentare, con ogni necessaria argomentazione, la richiesta, rivolta al
medesimo Governo che ha voluto le norme in questione e che hanno prodotto la
palese disparità di trattamento tra eguali di cui si è detto, di introduzione
nella normativa in fase di discussione della Legge di stabilità, o nel prossimo
ddl del cosiddetto "Milleproroghe" degli opportuni accorgimenti
correttivi alle norme sopra richiamate protese a garantire quella equità di
trattamento e quelle condizioni di pari partecipazione e non discriminazione
che sino ad oggi sono state incomprensibilmente negate.
Giova infine rilevare come la richiesta
di che trattasi sia connotata da una altissima sostenibilità economica
considerato che i maggiori costi derivanti dalla eventuale immissione nel ruolo
di dirigente scolastico di docenti già in servizio, verrebbero
corrispondentemente pressoché compensate dal risparmio delle indennità di reggenza
in atto corrisposte ai dirigenti scolastici incaricati delle medesime che, come
noto, tanti disagi organizzativi e funzionali determinano.
Quanto sopra anche al fine di
dimostrare, erga omnes, che la "Buona Scuola" è veramente
"buona" per tutti.
Roma, 8 dicembre 2016
Il COMITATO NAZIONALE RICORRENTI
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2011