Ai sensi dell’art. 492 del D.L.vo n.
297/94, ancora vigente, le sanzioni irrogabili al personale docente sono:
a)
censura;
b)
sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c)
sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d)
sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e)
la
destituzione.
Si osserva inoltre che i D.L.vo n.
150/2009 e D.L.vo 165/2001 hanno dispiegato, come è noto, un incisivo
intervento in materia disciplinare al fine di potenziare il livello di
efficienza degli uffici pubblici e di contrastare fenomeni di scarsa
produttività. Infatti, nell’art.
55 bis del novellato D.L.vo 165/2001 la norma ha senza dubbio introdotto un
nuova rappresentazione delle c.d. infrazioni di minore gravità che il
Legislatore ha ritenuto, conseguentemente, di punire con sanzioni che vanno dal
rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a 10 giorni.
Aldo Domenico Ficara