Continua senza tregua il ritornello dei 3 mesi di ferie

In redazione arriva il seguente messaggio di un lavoratore di una multinazionale con sede in Italia:

“ Dicono che le ferie di un insegnante siano solo 30 giorni, ma la scuola rimane chiusa per quasi 3 mesi, poi ci sono le varie ed eventuali durante tutto l'anno scolastico (festività , scioperi etc). Inutile dire che gli insegnanti  sono reperibili, perché la reperibilità non è lavoro, ma solo rintracciabilità,  se succede qualcosa e non vedo cosa possa succedere ,in questo tipo di lavoro (diversa la reperibilità di un operatore in altri campi). Mi piacerebbe leggere il parere di qualche insegnante. La domanda è: perché a voi 3 mesi di ferie e a noi 30 giorni in tutto l'anno. “

Rispondiamo con un articolo pubblicato qualche settimana fa:

L'insegnante con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo all'insegnante spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 che recita così:  Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.




Aldo Domenico Ficara