I contributi dei genitori servono solo per l’ampliamento dell’offerta formativa



Negli anni, a fronte del continuo diminuire delle risorse messe a disposizione a titolo di finanziamento statale per funzionamento amministrativo e didattico, i contributi dei genitori hanno sempre maggiormente acquisito carattere più sostitutivo che integrativo. Come richiamato dalla C.M. 312 del 29/3/2012 e dalla nota 593 del 7/3/2013, detti contributi (detraibili dalle imposte nella misura del 19% come da previsione L.40/2007-art.13), sono volontari e devono essere indirizzati all’ampliamento dell’offerta formativa e non al mero funzionamento amministrativo, fermo restando che la citata nota ribadisce comunque l’obbligo di rimborso alla Scuola delle spese sostenute per conto delle famiglie, a titolo di libretti giustificazioni, assicurazione, eccetera. Alcune scuole  al fine di tenere il più possibile separati da altri finanziamenti, e dunque più visibili, i contributi dei genitori, introitano sul proprio conto corrente postale. Ciò consente all’Istituzione Scolastica di usufruire dei seppur modesti interessi che maturano sul suddetto conto, e di abbassare leggermente le spese per operazioni bancarie.



Aldo Domenico Ficara