La formazione degli insegnanti fuori dall’orario di servizio deve essere retribuita


L’Aran, con specifico parere, ha ribadito un principio di carattere generale che si deve applicare ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, nei quali viene previsto che almeno l’1% dell’orario debba essere destinato alla formazione, cui si aggiunge la possibilità di avere permessi. Nel particolare, l’Aran ha specificato che le ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle ore settimanali. Questa indicazione, che non può essere derogata dalle scelte delle singole amministrazioni, porta alla conseguenza che l’eventuale superamento del normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario, con la maturazione del diritto per il dipendente a percepire la differenza retributiva per lavoro straordinario o, in alternativa, su richiesta del lavoratore, ad usufruire di riposi compensativi commisurati alle ore extra effettuate.

Aldo Domenico Ficara