L’Aran, con specifico parere, ha
ribadito un principio di carattere generale che si deve applicare ai contratti
collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, nei quali viene previsto
che almeno l’1% dell’orario debba essere destinato alla formazione, cui si aggiunge
la possibilità di avere permessi. Nel particolare, l’Aran ha specificato che le
ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque
autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono
essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche
come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle ore
settimanali.
Questa indicazione, che non può essere derogata dalle scelte delle
singole amministrazioni, porta alla conseguenza che l’eventuale superamento del
normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro
straordinario, con la maturazione del diritto per il dipendente a percepire la
differenza retributiva per lavoro straordinario o, in alternativa, su richiesta
del lavoratore, ad usufruire di riposi compensativi commisurati alle ore extra
effettuate.
Aldo Domenico Ficara
Aldo Domenico Ficara