L’insegnante non può esercitare attività commerciali

Un paio di anni fa un docente in un istituto scolastico di una regione del centro Italia, risultò titolare anche di una partita IVA relativa a una attività di intermediazione commerciale per la quale non aveva mai richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza il rilascio della prevista autorizzazione. Da questo episodio si prende spunto per evidenziare che la normativa del settore, in virtù del “dovere dell’esclusività” che caratterizza il rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, pone il divieto, per i dipendenti pubblici, di esercitare il commercio, l’industria, professioni, ovvero assumere impieghi in società costituite a fine di lucro, così come, contestualmente, non consente la possibilità di cumulare diversi impieghi pubblici; una regola generale che investe tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e che, tuttavia, trova talune deroghe ed eccezioni, comunque assoggettate alla preventiva autorizzazione che deve essere rilasciata dall’Ufficio della Pubblica Amministrazione che ha in forza il dipendente.



Aldo Domenico Ficara