Un paio di anni fa un docente in un istituto
scolastico di una regione del centro Italia, risultò titolare anche di una
partita IVA relativa a una attività di intermediazione commerciale per la quale
non aveva mai richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza il
rilascio della prevista autorizzazione.
Da questo episodio si prende spunto per
evidenziare che la normativa del settore, in virtù del “dovere
dell’esclusività” che caratterizza il rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione,
pone il divieto, per i dipendenti pubblici, di esercitare il commercio,
l’industria, professioni, ovvero assumere impieghi in società costituite a fine
di lucro, così come, contestualmente, non consente la possibilità di cumulare
diversi impieghi pubblici; una regola generale che investe tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e che, tuttavia, trova talune
deroghe ed eccezioni, comunque assoggettate alla preventiva autorizzazione che
deve essere rilasciata dall’Ufficio della Pubblica Amministrazione che ha in
forza il dipendente.
Aldo Domenico Ficara