1.
nuovi
termini del procedimento
2.
il
comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei dirigenti scolastici per
le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni
3.
sono
ribadite le doverose comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica con un esplicito richiamo legislativo.
In merito al punto 1 la contestazione
d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla
conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa
con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude,
con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.
In merito al punto 2 preme osservare che
la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una
parte della giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le
sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è
espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel
caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente
dell’ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente,
e comunque entro 10 giorni, segnala all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.
In merito al punto 3: assumono preciso
obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
fini del monitoraggio sull’esercizio del potere disciplinare (già richiamati con
circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012).