Scrutinio per il recupero del debito dopo il 31 agosto: il prof trasferito ha diritto al rimborso spese




Nel caso in cui una scuola dovesse terminare le operazioni di scrutinio oltre la data del 31 agosto, per i docenti trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, spetta il rimborso spese. Infatti, l’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 così recita: “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente “. 

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 Aldo Domenico Ficara