Giorni di permesso per motivi personali e familiari: le differenze tra insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato




L’art. 15 del CCNL Scuola al comma 2 afferma che il dipendente che opera in una scuola ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, però limitatamente alla categoria degli insegnanti, possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9. Da notare inoltre che  il comma 7 dell’art. 19 del CCNL Scuola prevede che al personale che svolge il proprio servizio a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permesso non retribuito per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).
Detto questo riportiamo in sintesi le possibilità di richiesta del permesso per motivi personali e familiari distinguendo tra i casi di insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato:

Gli insegnanti a tempo indeterminato hanno 3 gg. di permesso per motivi personali e familiari ad anno scolastico interamente retribuiti
Gli insegnanti a tempo determinato hanno 6 gg. di permesso per motivi personali e familiari ad anno scolastico senza però alcuna retribuzione


Aldo Domenico Ficara