Norme comuni sulla vigilanza scolastica




Si riporta a titolo di esempio parte di una circolare scolastica riguardante le attività di vigilanza all’interno di un istituto. La circolare dice: “ Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di servizio. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi. Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d’eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

1.     durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2.     dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
3.     durante i cambi di turno tra i professori;
4.     durante l’intervallo/ricreazione;
5.     durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
6.     riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
7.     durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa;”


Aldo Domenico Ficara