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Ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento fino a 24 settimanali
Il docente può superare le 18 ore solo
se le ore in più (fino a 6) gli vengono offerte dalla scuola in cui ha ricevuto
l’incarico, secondo i criteri stabiliti dall’annuale circolare di Istruzioni
operative per il conferimento degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Requisito per accettare: il possesso della
specifica abilitazione nella disciplina interessata. A tal riguardo si ricorda
che il MEF ha trasmesso la nota 32509 del 6 aprile 2016 dell’IGOP (Ispettorato
Generale per gli Ordinamenti del Personale) alle Ragionerie territoriali dello
Stato per fornire indicazioni circa l’espletamento delle attività di
registrazione e pagamento in materia di contratti di attribuzione di ore
eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento.
In sintesi, secondo l’IGOP le
ore eccedenti (previste dall’art. 30 del CCNL 2007/2009), ad eccezione di
quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario
eccedente le 18 ore, debbono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il
loro conferimento al docente interessato deve partire dal giorno della
effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto.
Aldo Domenico Ficara