Cyberbullismo, invariate le
responsabilità dei docenti e dirigenti .
Questa è la posizione del Miur, che
implicitamente, però conferma quelle esistenti.
Le
linee di orientamento
Nel mese scorso il Miur ha emanato le
linee di orientamento. Sostanzialmente, ,sono "un'espansione
concettuale" della legge 71/17. Hanno però il merito di definire meglio
due aspetti trattati poco o per nulla:
l'ammonimento e la responsabilità civile e penale dei docenti di fronte ai casi
di cyberbullismo.
Su quest'ultimo aspetto si legge nel
documento : "Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non
sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli
di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni
di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di epolicy
d’istituto" ( pag.10).
In alcuni incontri tenuti con i
referenti cyberbullismo, cito spesso passaggio. Sicuramente riduce le zone
d'ombra sulle responsabilità. Una conferma di questa mia corretta
interpretazione l'ho avuta con un articolo apparso sul quotidiano
"ItaliaOggi".
Pertanto il referente Cyberbullismo ( art. 4 comma 2 Legge 71/17) non dovrebbe
essere chiamato in giudizio per inadempienze. In altri termini: chiarito il
dubbio sull'eventuale condivisione di responsabilità con il Dirigente Scolastico.
Allora
tutto bene? Resta "La culpa in organizzando"...
Cyberbullismo, invariate le
responsabilità? Implicitamente, però sono
confermate quelle già esistenti. Queste si declinano nella "Culpa
in organizzando" e in quella "in educando".
La prima afferisce alla figura del
Dirigente.
Qualche tempo fa il Prof. De Luca ha scritto un contributo molto
utile per il bullismo, ma che può essere esteso anche alla sua forma online: Si
legge nel documento: Al Dirigente
Scolastico " non spettano, invece,
compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione
e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di
custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.), ai dirigenti scolastici.. In sostanza il
dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in
cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la
sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (culpa in
organizzando).
Ho evidenziato in grassetto la parte che
maggiormente si rapporta con il fenomeno del cyberbullismo.
E
quella in "educando"
Medesima responsabilità coinvolge
l'insegnante di classe. Sempre nello stesso documento si trova il seguente
passaggio: " Ma, come si diceva, l’atto di bullismo a scuola non è
rilevante solo per il suo autore e la sua vittima, ma si traduce in forme di
responsabilità, scaturenti dall’omissione dell’obbligo di vigilanza, anche per
i docenti, per gli ausiliari... "
A conferma di quanto scritto dal
professor De Luca, la giurisprudenza ha confermato (sentenza Tribunale di Brescia numero 1955,
pubblicata il 22 giugno 2017) che la presenza dello smartphone a scuola
può prevedibilmente portare ad
effettuare riprese audio-video postate successivamente nel Web.