Cyberbullismo, il referente non ha alcuna responsabilità, ma…


Cyberbullismo, invariate le responsabilità  dei docenti e dirigenti . Questa è la posizione del Miur,  che implicitamente, però conferma quelle esistenti.
Le linee di orientamento
Nel mese scorso il Miur ha emanato le linee di orientamento. Sostanzialmente, ,sono "un'espansione concettuale" della legge 71/17. Hanno però il merito di definire meglio due aspetti  trattati poco o per nulla: l'ammonimento e la responsabilità civile e penale dei docenti di fronte ai casi di cyberbullismo.
Su quest'ultimo aspetto si legge nel documento : "Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di epolicy d’istituto" ( pag.10).
In alcuni incontri tenuti con i referenti cyberbullismo, cito spesso passaggio. Sicuramente riduce le zone d'ombra sulle responsabilità. Una conferma di questa mia corretta interpretazione l'ho avuta con un articolo apparso sul quotidiano "ItaliaOggi".
Pertanto il referente Cyberbullismo  ( art. 4 comma 2 Legge 71/17) non dovrebbe essere chiamato in giudizio per inadempienze. In altri termini: chiarito il dubbio sull'eventuale condivisione di responsabilità  con il Dirigente Scolastico.
Allora tutto bene? Resta "La culpa in organizzando"...
Cyberbullismo, invariate le responsabilità? Implicitamente, però sono  confermate quelle già esistenti. Queste si declinano nella "Culpa in organizzando" e in quella "in educando".
La prima afferisce alla figura del Dirigente. Qualche tempo fa il Prof. De Luca ha scritto un contributo molto utile per il bullismo, ma che può essere esteso anche alla sua forma online: Si legge nel documento:  Al Dirigente Scolastico  " non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.), ai dirigenti scolastici.. In sostanza il dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (culpa in organizzando).
Ho evidenziato in grassetto la parte che maggiormente si rapporta con il fenomeno del cyberbullismo.
E quella in "educando"
Medesima responsabilità coinvolge l'insegnante di classe. Sempre nello stesso documento si trova il seguente passaggio: " Ma, come si diceva, l’atto di bullismo a scuola non è rilevante solo per il suo autore e la sua vittima, ma si traduce in forme di responsabilità, scaturenti dall’omissione dell’obbligo di vigilanza, anche per i docenti, per gli ausiliari... "
A conferma di quanto scritto dal professor De Luca, la giurisprudenza ha confermato   (sentenza Tribunale di Brescia numero 1955, pubblicata il 22 giugno 2017) che la presenza dello smartphone a scuola può  prevedibilmente portare ad effettuare riprese audio-video postate successivamente nel Web.