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L’insegnante ha diritto a 5 giorni di permesso per la propria formazione
L’art. 64 del CCNL 29.11.2007 al comma 5
dice che il personale docente ha diritto
alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, secondo eventuali
criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere
sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto.
Inoltre
lo stesso articolo fissa un principio fondamentale ovvero quello che il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione
a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato
in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta anche il rimborso delle spese di viaggio.
Da
notare che la norma parla di permesso “giornaliero” che quindi, una volta
fruito, si deve intendere per l’intera giornata a prescindere da eventuali
incontri collegiali o impegni lavorativi dell’insegnante.
Aldo Domenico Ficara