Gli insegnanti, dal punto di vista
disciplinare, possono essere licenziati, in quanto sono soggetti sia alla
normativa generale in tema di pubblico impiego (modificata dal cd. decreto
Brunetta), sia alla legislazione speciale prevista Testo Unico in materia di
istruzione. In particolare, le cause che possono condurre al licenziamento del
docente consistono in:
·
condotte
che si traducono in una grave violazione degli obblighi propri del ruolo
ricoperto;
·
azioni
intenzionali che abbiano arrecato forte danno all’istituto scolastico, alla
p.a., agli studenti e alle loro famiglie;
·
utilizzo
non consentito di beni appartenenti all’istituto o di denaro amministrato o
custodito, ovvero partecipazione o tolleranza rispetto alla stessa condotta
tenuta da soggetti su cui si esercitano poteri di controllo;
·
importanti
violazioni (o partecipazione alle stesse) di comandi, connesse allo svolgimento
del servizio;
·
domanda
o riscossione di denaro o altre utilità in occasione di attività espletate a
causa della funzione svolta; importante abuso del ruolo ricoperto.
Altre motivazioni al licenziamento
sussistono nel caso in cui venga accertata l’incapacità professionale del
docente o l’inidoneità, anche per motivi di salute, allo svolgimento il
servizio. In questi casi è il preside a decidere sul licenziamento del
dipendente pubblico.
Per quanto detto si deduce che anche un
insegnante assunto a tempo indeterminato in una scuola pubblica possa essere
licenziato.
Aldo Domenico Ficara