Uscita da scuola e vigilanza, nella sentenza si legge altro




Uscita da scuola e vigilanza, sono temi che preoccupano gli insegnanti. Giustamente! In caso di inosservanza degli art. 2043, 2047 e 2048 spesso si "bruciano" anni dietro le carte o nel frequentare avvocati e giudici. In alcuni casi con pesanti conseguenze economiche.
"A monte" qualche preoccupazione è possibile evitarla, leggendo le sentenze.
Sul caso dell'alunno travolto e morto, i massmedia hanno giustificato i loro interventi, partendo dall'articolo 591 c.p. Peccato che nella sentenza non c'è alcun suo riferimento e quindi presentato come rilevante. 
Il caso, le reazioni
Nel 2002 uno studente di prima media veniva travolto dallo scuolabus con conseguenze gravissime: il suo decesso!
Il 19 settembre la Massima Corte ha condannato definitivamente il Dirigente Scolastico, l'insegnante e il conducente dello scuolabus.
Immediatamente la notizia (non la sentenza, resa facilmente accessibile qualche giorno dopo) è diventata "virale". Si potevano leggere titoli del tipo" Alunno travolto e morto fuori scuola. Responsabile il docente"
Il tam-tam ha immediatamente allarmato i docenti e i Dirigenti Scolastici. Quest'ultimi hanno annullato le liberatorie, costringendo i genitori a riprendere fisicamente i propri figli. E cosi via, fino ad arrivare alla presa di posizione del Ministro, in parte sconfessata dal  segretario di partito M. Renzi . L'ultimo atto è rappresentato dalla presentazione della proposta di legge, a firma di S. Malpezzi.

Cosa non c'é scritto nella sentenza
I tanti articoli, le diverse dichiarazioni facevano riferimento più o meno esplicitamente all'articolo 591 c.p. che punisce con una reclusione da sei mesi a cinque anni " Chiunque abbandona  una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba avere cura"
Per formazione culturale sono portato a leggere le fonti, evitando il più possibile le intermediazioni operate attraverso articoli  o titoli "caldi"( =connotazione emotiva).
Questo approccio l'ho messo in atto anche in questo caso. Ho letto e riletto più volte la sentenza. Si citavano diversi articoli. Nessuno di questi, però rimandava all'art. 591 c.p. Non appariva come elemento decisivo la condanna!
Cosa hanno scritto i giudici
E' risaputo che ogni sentenza è sempre particolare, unica, perché si basa sulla diversa presenza di elementi che poi determinano il giudizio, anche se poi questa si muove all'interno di costanti. Queste rimandano al codice e alle sentenze pregresse.
Qual è allora l'elemento che rende unica questa sentenza? Il patto contrattuale tra la scuola e la famiglia formalizzato con il Regolamento d'Istituto. L'inosservanza di un preciso passaggio ha creato le condizioni per la condanna del docente. Si legge, infatti, nella sentenza " Come rilevato dal primo giudice e implicitamente condiviso dalla Corte fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’Amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto  disposto all’art. 3 lettere d) ed f) del regolamento d’Istituto.
Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino"
Questo è il pensiero dei giudici! Tutto il resto è opinione!
Un'autorevole conferma
La conferma della rilevanza civile e forse penale dell'inosservanza del regolamento d'istituto viene  da un articolo di G. Mantica avvocato cassazionista sul quotidiano " Italia Oggi". Si legge in   " Uscite da scuola, quanti equivoci!",  che certifica la confusione che sta condizionando il caso: "  Nel caso specifico, è bene precisare che i giudici hanno imputato responsabilità in capo alla scuola, e quindi al Ministero, perché con il proprio regolamento, quell'istituto si era fatto carico ( facendo nascere un vero patto contrattuale) di << far salire e scendere...>>"
Qualche considerazione
Pertanto era sufficiente leggere la sentenza.  Era sufficiente scegliere "la profondità" della lettura e della riflessione, rifuggendo la scorciatoia dell'approccio superficiale. Quest'ultimo è caratterizzato dalla lettura veloce del titolo con connotati emotivi (post-verità) completato nel Web dai frenetici "I like"  o dall'intermediazione dell'articolo dove è facile alterare la notizia ( fake news). Questo rapporto indiretto con la presunta fonte è la condizione per l'affermazione del pensiero unico, eterodiretto che porta all'omologazione culturale e identitaria.

Apprezzabile il tentativo della proposta di S. Malpezzi di azzerare i possibili elementi di incertezza (assenti nel caso trattato) che esistono nei casi di uscita dei ragazzi, rientranti nella "Culpa in vigilando". Questa ovviamente non può essere identificata alla sola circostanza, oggetto della sentenza. Altro merito della proposta è quello di introdurre "la pedagogia" in un contesto giuridico, dove purtroppo contano solo i codici e le sentenze!

Gianfranco Scialpi