Permessi brevi fatti recuperare anche nel giorno libero



I docenti che svolgono 18 ore settimanali d’insegnamento hanno diritto a 18 ore di permessi brevi in un anno scolastico. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:

·        non si verifica la necessità del recupero;
·        si verifica la necessità del recupero, ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per un legittimo impedimento, come nel caso della malattia.

Infine, il docente può essere obbligato dal Ds ( esistono dei casi riportati dalle cronache scolastiche ) a recuperare il permesso breve anche nel giorno libero settimanale.


Aldo Domenico Ficara