I docenti che svolgono 18 ore
settimanali d’insegnamento hanno diritto a 18 ore di permessi brevi in un anno
scolastico. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del
permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nel comma 4
dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi
in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione
spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
La
trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla
fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al
dipendente ovvero:
·
non
si verifica la necessità del recupero;
·
si
verifica la necessità del recupero, ma il dipendente è impossibilitato a
svolgerlo per un legittimo impedimento, come nel caso della malattia.
Infine, il docente può essere obbligato
dal Ds ( esistono dei casi riportati dalle cronache
scolastiche ) a recuperare il permesso breve anche nel giorno libero settimanale.
Aldo Domenico Ficara