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Il riferimento normativo è la parte
finale della nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – prot. n.
108127 del 15.6.1999:
“… diversa fattispecie si configura nel
caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio
della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del
periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei
docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la
partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la
sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa
del servizio al termine del periodo di assenza.
E’ appena il caso di precisare
che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della
avvenuta ripresa del servizio”.
Aldo Domenico Ficara