Riportiamo i 7 commi dell’articolo 15 del
CCNL del 29.11.2007 ( spesso si parla sempre e solo del comma n. 2 ):
1.
Il
dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha
diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi
retribuiti per i seguenti casi: – partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti
per il viaggio; – lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di
affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi
sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
personale docente ed ATA.
2.
Il
dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni
di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche
mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità,
sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di
cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3.
Il
dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente
medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al
matrimonio stesso.
4.
I
permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio.
5.
Durante
i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro
notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6.
I
permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono
retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè
riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in
giornate non ricorrenti.
7.
Il
dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Aldo Domenico Ficara