Concorso DS in Lombardia, potere esecutivo e potere giudiziario



Il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo", è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi, mentre il potere giudiziario è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. La separazione tra i tre poteri è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione. Il potere giudiziario è quel potere che in quanto organo costituzionale permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un giudice terzo. Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze. Il concorso DS in Lombardia che sta passando al vaglio del potere giudiziario, vuole prendere una scorciatoia,  alleandosi con  il potere esecutivo,  tramite la seguente interrogazione parlamentare:


INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
IN COMMISSIONE ISTRUZIONE
 Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca
Premesso che:
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con D.D.G. del 13 luglio 2011, ha indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici. I posti messi a concorso nella regione Lombardia sono 355;
 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2035 del 18 luglio 2012, in seguito al ricorso giurisdizionale promosso da alcuni candidati respinti alle prove scritte, ha ritenuto non valida la procedura delle prove scritte del concorso a dirigente scolastico relativa alla regione Lombardia, per presunta irregolarità delle buste, la cui non perfetta opacità non avrebbe garantito l'anonimato dei candidati, sottolineando nel contempo che nel caso di specie non è emerso in concreto alcun elemento in grado di ipotizzare violazioni da parte della Commissione giudicatrice a garanzia dell’anonimato;
 il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 3295 del 28 agosto 2012, ha rigettato l’istanza di sospensione della citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, fissando la trattazione nel merito, in udienza pubblica, alla data del 20 novembre 2012, sottolineando il venir meno del principio dell’anonimato nelle prove concorsuali, in quanto “le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi”;
 Considerato che:
 il Parlamento, con legge n° 202 del 03/12/2010 (“Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”), consentì un provvedimento di sanatoria per il concorso per dirigenti scolastici per la Regione Sicilia;
per far fronte all’ emergenza connessa all’imminente inizio dell’anno scolastico, gran parte delle istituzioni scolastiche, prive del dirigente, sono state affidate in reggenza agli attuali dirigenti in servizio, con relative ripercussioni sull’efficienza dell’intero servizio scolastico;
 le buste, usate per il concorso per dirigenti scolastici in Lombardia, sono state utilizzate anche da altri Uffici Scolastici Regionali.
 Tutto ciò premesso e considerato
 si chiede di sapere:
 quali interventi urgenti intenda adottare il Governo sia a tutela dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici in Lombardia e, visto l’imminente inizio dell’anno scolastico, sia a tutela dell’interesse generale al regolare funzionamento del servizio scolastico.

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA


Si lascia al lettore ogni commento e considerazione del caso

Aldo Domenico Ficara