Quando il diniego del DS può essere considerato oltre che illegittimo pure antisemita


di Lucio Ficara 4 maggio 2013    

In Italia esistono delle leggi che tutelano la libertà di religione , in conformità con quanto previsto dalla nostra carta costituzionale. Per esempio è noto che  la legge n.101/1989 all’art. 4 comma 1 riconosce  agli  ebrei  il  diritto  di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima  del  tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. Al comma 2 dell’ articolo di tale legge è scritto che gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e  coloro che  siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire,  su  loro  richiesta  del  riposo   sabbatico   come   riposo settimanale.   Tale   diritto   è   esercitato   nel   quadro  della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro  caso  le ore  lavorative  non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in  altri  giorni  lavorativi  senza  diritto   ad   alcun   compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. Si ricorda che il ministero dell’interno ogni anno, conformemente alla legge n.101/1989  stabilisce il relativo calendario, entro il 30 giugno di ogni anno,  delle giornate in cui gli ebrei possono osservare il riposo sabbatico. Si tratta di giornate di permesso che devono essere concesse, ma in seguito devono essere recuperate dal lavoratore. Questa legge coinvolge anche il personale della scuola di religione ebraica, che ha diritto a chiedere ed usufruire di questa tipologia di permesso. Se il DS oppone diniego a tale richiesta non solo deve giustificarlo per la legge sulla trasparenza, rischiando oltre che di esercitare un provvedimento di carattere illegittimo anche di essere giudicato come un’ azione antisemita.