Consiglio di Stato 4 giugno sul Concorso DS Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo un lavoro di un gruppo,  svolto da alcuni  ricorrenti al concorso per Dirigenti scolastici, firmato in prima persona dal Prof  Filippo Di Gregorio.

Martedì 4 giugno la sesta sezione del Consiglio di Stato ha dibattuto il ricorso avverso la sentenza del Tar Lombardia del 17 luglio 2012, che annullava il Concorso per dirigenti scolastici in Regione Lombardia. La famosa sentenza delle buste trasparenti.
Il fulcro della discussione si è manifestato attorno al tema della trasparenza o meno delle buste, al punto che lo stesso CDS aveva sentito la necessità di ordinare a un perito la redazione di una relazione vertente proprio sul tema: le buste del concorso annullato erano trasparenti?
Il Consiglio di Stato si è riunito nella tarda mattinata per il dibattimento conclusivo. Va da sé che, data la natura del processo amministrativo, non molti avrebbero attribuito grande importanza all’evento in sé. Infatti, mentre nei processi ordinari i giudici maturano un’opinione in fase dibattimentale, ascoltando gli interventi degli imputati e dei testimoni, in un processo amministrativo i giudizi si formulano in prevalenza sulla base degli atti amministrativi prodotti dalle parti. Soprattutto quando il processo viene da lontano e le pagine prodotte sono risultate migliaia e migliaia.




In quell’occasione il rappresentante dell’avvocatura di Stato, il dott. Basilica, chiedeva ai giudici di rinviare l’udienza al pomeriggio per una breve discussione, dando la sensazione di avere qualche asso nella manica, cui ricorrere in limine del processo. Ma nel pomeriggio, in coda alle altre udienze, quando si è aperto il nuovo e richiesto dibattimento, i due assi dalla manica tanto incisivi e determinanti si sono dimostrati il classico ridiculus mus:
1) una citazione del tutto parziale della perizia commissionata dal Consiglio di Stato, in cui è detto del valore di opacità delle buste pari al 96%, citando in perizia che “il valore di opacità del 90% è considerato congruo rispetto al segreto epistolare di tipo comune” (sia detto tra parentesi, in altri loci la perizia dichiara a addirittura mostra in fotografia le famose buste, del tutto trasparenti all’esame). Ma non era certo l’opacità della comune corrispondenza che qui era in gioco, bensì la trasparenza di una busta per un concorso di Stato;
2) la presunta validità della graduatoria provvisoria che l’USR della Lombardia aveva prodotto in agosto, dopo l’ordinanza del giudice monocratico del Consiglio di Stato del 2 Agosto. A dire dell’avvocatura, quella graduatoria sarebbe ancora valida poiché i ricorrenti non l’avrebbero impugnata, e sono decorsi i 6 mesi utili per l’impugnazione. Evidente che tale obiezione “decisiva” tale non potrebbe essere, poiché l’ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto non ha conceesso la sospensiva sulla sentenza del TAR della Lombardia.
L’avvocato Pugliano, a difesa degli idonei, ha ribadito che le buste, per quanto trasparenti, rappresenterebbero un’irregolarità solo “in astratto”, in quanto da nessuno è stato mai dimostrato l’uso della trasparenza, che presupporrebbe il dolo. E nessuno ha mai inoltrato una denuncia penale contro tale uso doloso. Probabilmente, l’intervento dell’avvocato Pugliano deve aver disorientato molti, anche tra gli idonei ricorrenti, per l’evidente riconoscimento della composizione cartacea delle buste considerate, per l’appunto, trasparenti.
Alla fine del dibattimento gli idonei, con i loro avvocati, hanno indetto una conferenza stampa per ribadire il loro punto di vista. Sulla base di tale conferenza è stato redatto il comunicato stampa dell’Associazione nazionale presidi, dal quale sono seguiti articoli e altre comunicazioni sulla stampa specializzata e non.
Al contrario, il comunicato dell’associazione DISAL, molto più complesso e difficile da interpretare, disegna un quadro più complesso e problematico, quale l’intera vicenda continua a manifestarsi.
Le informazioni che abbiamo raccolto anche grazie alle notizie riferiteci da alcuni colleghi e colleghe presenti presso la sesta sezione del CDS lo scorso 4 gugno, presentano un quadro ancora tutto da delineare e definire. Il CDS sa che il TAR della Lombardia aveva annullato il concorso sulla base di una “sentenza breve”, basandosi solo su un unico elemento quello della trasparenza delle buste e ignorando gli altri elementi. Lo aveva fatto perché la trasparenza delle buste era un fatto talmente “grave e manifesto” da rendere superflui gli altri rilievi dei ricorrenti. Ma gli altri rilievi erano pesanti, molto pesanti per l’amministrazione. In quell’occasione, come ha ricordato l’avvocatessa Resta a nome di alcuni ricorrenti, persino l’avvocatura di stato della Lombardia aveva sottoscritto un documento che riconosceva la trasparenza delle buste.
I membri della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno ora alcuni giorni di tempo, entro i quali perfezionare una posizione che non potrà prescindere, ovviamente, dal testo e dal contenuto della sentenza del TAR di Milano, che è stato molto perentorio e si è ispirato proprio su sentenze del CDS. Potrà smontare una sentenza così articolata? Gli insegnanti che avviarono il ricorso amministrativo, lo scorso anno, dicono di attendere con fiducia le decisioni del Consiglio di Stato. Essi sono certi di aver agito per l’affermazione del principio di “buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”, un principio cardine che informa l’intera amministrazione italiana e che in quanto tale andrebbe preservato a ogni livello.

Filippo Di Gregorio