di Lucio Ficara
È
paradossale ma accade sul serio. Una dirigente scolastica propone alle RSU
della scuola che dirige una piattaforma contrattuale in cui l’organizzazione
del lavoro non viene considerata materia di contrattazione. In sostanza questa
contrattazione d’Istituto, proposta dalla solerte dirigente scolastica, non prevede la trattazione dei punti h), i), m) dell’art.6 CCNL 2006-2009, che
secondo l’opinione della dirigente scolastica, per quanto previsto dal decreto
attuativo della legge 15/2009, sono prerogativa esclusiva del dirigente.
Quindi in tale contrattazione, a sentire i firmatari RSU, rappresentanti
della Flc Cgil ,Cisl scuola e Ugl scuola, non si è scritto niente sulle modalità
di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e sulle modalità di utilizzazione del
personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA,
non è stato necessario individuare i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, in quanto la scuola è sita su un solo plesso;
e per quanto riguarda i rientri pomeridiani non sono stati individuati criteri
e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, e non sono stati individuati nemmeno i criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto.
Si tratterebbe di una contrattazione d’Istituto
fortemente sbilanciata sulla discrezionalità ed opinabilità di scelta della
dirigente, per quanto concerne l’organizzazione
del lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda la scelta dei criteri per
individuare gli insegnanti e il personale scolastico da utilizzare nelle
attività retribuite con il Fis. Ma perché le Rsu avrebbero firmato, nonostante
l’ostilità dichiarata dai sindacati di riferimento, una contrattazione di
questo tipo? Non si riesce a capire quale
convenienza contrattuale possa esserci a consegnare tutto questo potere decisionale
nelle mani del proprio dirigente. La cosa curiosa di questa storia, oltre
all’incongruenza di vedere firme, di RSU elette con la Flc Cgil, in un contratto la cui piattaforma è quella delle associazioni sindacali dei presidi, è quella che la
contrattazione ormai firmata da più di un mese è sparita nei cassetti della
dirigenza e non è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito della
scuola. Forse la solerte dirigente scolastica
si dimentica che la legge 150/2009, proprio quella utilizzata per
stipulare il contratto integrativo dell’Istituto che dirige, ha anche l’art.11
sulla trasparenza? Allora è utile ricordare che in questo art.11 la trasparenza
è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della
Costituzione.